ESTRATTO DELLO

STATUTO

ART. 4

Possono essere soci della Camera i cittadini maggiorenni di ogni nazionalità che godano dei diritti civili e politici ed esercitino un commercio, un’industria, un’arte o professione liberale, nonché le ditte, gli enti, gli istituti, le associazioni e le società operanti per l’incremento dell’interscambio italo-svizzero. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla sede della Camera, la quale viene proposta dal Segretario Generale al Consiglio Camerale per l’approvazione. In caso di riuto della domanda di ammissione, la Camera non è tenuta ad indicarne i motivi. Tuttavia, l’aspirante socio può ricorrere contro la decisione assunta e riproporre la sua candidatura a socio, motivandola adeguatamente.

ART. 5

Le categorie di soci sono le seguenti:

  1. Individuali
  2. Imprese

Il Consiglio Camerale ha la facoltà di creare nuove categorie di soci.

ART. 6

Tutti i soci dispongono del diritto di voto, salvo quanto previsto dall’art. 68 del Codice Civile Svizzero (CCS): “Nelle risoluzioni
sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od
un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto”.

ART. 7

I diritti dei soci ai servizi camerali sono identici, qualunque sia la categoria alla quale appartengono.

ART. 8

La quota annua di contributo per le singole categorie di soci viene ssata anno per anno dal Consiglio Camerale e si ritiene valida per la
durata di 12 mesi. Dopo di che può essere disdetta con lettera raccomandata due mesi prima della data di scadenza. Disdette tardive
valgono per l’anno successivo.