Arriva il chiarimento atteso dai numerosi lavoratori transfrontalieri. Con la risposta all’interpellanza n. 126/E del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la sede del datore di lavoro situata fuori dall’area di frontiera italiana non compromette l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dall’Accordo italo-svizzero sui frontalieri, a condizione che la prestazione lavorativa venga effettivamente svolta nelle regioni di confine e che il datore sia fiscalmente residente in Italia.
Il caso che ha portato al chiarimento riguarda una lavoratrice fiscalmente residente in un comune di confine del Canton Ticino, impiegata come informatrice farmaceutica per un’azienda con sede legale in Veneto (regione che non rientra tra quelle definite “di frontiera” dall’Accordo del 2020), ma che svolge la propria attività interamente in territorio lombardo.
Una figura di “frontaliera al contrario”, rientrante nel campo di applicazione del nuovo Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, in vigore dal 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, che ha esteso la normativa anche ai residenti svizzeri che lavorano in Italia, e non più soltanto ai residenti italiani occupati oltre confine.
Il dubbio nasceva dal fatto che l’area di frontiera italiana, secondo la definizione dell’Accordo, comprende solo Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che la norma richiede il rispetto del vincolo geografico esclusivamente per il luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa, e non per l’ubicazione della sede del datore: per quest’ultimo è infatti sufficiente la residenza fiscale in Italia, indipendentemente da dove si trovi la sede operativa.
La distinzione non è di poco conto sul piano economico. Il regime previsto dall’Accordo del 2020 prevede infatti un’imposizione alla fonte con un’aliquota che non può superare l’80% di quella ordinariamente dovuta da un residente italiano a parità di reddito, con eliminazione della doppia imposizione tramite credito d’imposta nel Paese di residenza. Se la sede del datore fosse risultata determinante per l’applicazione del regime, i lavoratori in situazioni analoghe si sarebbero visti negare questo trattamento di favore, con un aggravio fiscale potenzialmente rilevante.
Il principio chiarito dall’Agenzia ha una portata che va oltre il singolo caso esaminato: le imprese italiane con sede fuori dalle regioni di confine possono quindi impiegare lavoratori residenti in Svizzera che operano fisicamente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia di Bolzano, senza che questo faccia perdere ai dipendenti il diritto al regime fiscale frontaliero, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta integralmente nell’area di confine prevista dall’Accordo.


