stero possono esprimere le proprie esigenze e partecipare alla vita della collettività. Lo ripetiamo, perché le scadenze sono imprescindibili, per chi vive in Svizzera, due sono le date da segnare nel calendario: la prima è il 4 novembre, termine entro il quale va inoltrata la richiesta d’'iscrizione nell'elenco degli elettori (il modulo è scaricabile dal sito del proprio Consolato, va compilato, firmato e, corredato dalla fotocopia di un documento d’identità, inviato al Consolato: per mail, per posta o personalmente). L’altra è il 4 dicembre data entro la quale la scheda elettorale dovrà essere recapitata al Consolato italiano. Controllare per tempo la propria posizione AIRE, verificare l'indirizzo, conoscere le procedure del proprio Consolato e non attendere gli ultimi giorni per registrarsi e restituire il plico sono dunque i passaggi essenziali per arrivare preparati all'appuntamento elettorale. italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi. 3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato: a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi; b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3; e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1; f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome; h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. 5. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale. 6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento. (…) La Rivista · Luglio - Settembre 2026 25
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