tale ambito sia stato uno di quelli principalmente interessati dagli interventi del legislatore fiscale, rispetto all'introduzione di tributi di natura patrimoniale. Già negli anni Settanta, infatti, fu introdotta l'INVIM (Imposta sull'incremento di valore degli immobili), cui seguirono nei primi anni Novanta l'Imposta Straordinaria Immobiliare (ISI) e, successivamente, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Quest'ultima è poi stata sostituita dall'IMU (Imposta Municipale Unica), in vigore dal 2012. A queste forme di imposizione dei cespiti immobiliari si sono nel tempo affiancati ulteriori prelievi sulla ricchezza. Tra questi, anzitutto, l'imposta di bollo sui prodotti finanziari, prelevata sul valore degli strumenti detenuti presso intermediari finanziari italiani; poi, l'IVIE e l'IVAFE, che colpiscono rispettivamente gli immobili e i prodotti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti in Italia. Ancor più recente è l'imposta sul valore delle cripto-attività (c.d. IVACA). Presupposto comune di questi tributi è la mera titolarità di determinati beni, indipendentemente dalla produzione di un reddito o da qualunque genere di utilizzo degli stessi. In breve, quello italiano è attualmente un sistema nel quale il patrimonio è tassato mediante una pluralità di istituti eterogenei, rispetto ai quali restano comunque estranee numerose categorie di beni (quali, ad esempio, contanti e collezioni). Le imposte patrimoniali in Svizzera L'approccio svizzero rispetto alla tassazione del patrimonio è profondamente diverso. In generale, l'imposta sulla sostanza costituisce tradizionalmente uno degli elementi strutturali del sistema tributario elvetico e rappresenta una fonte significativa di gettito. Tuttavia, bisogna osservare che la Confederazione non preleva alcuna imposta sulla sostanza delle persone fisiche sin dal 1959. Tale genere di imposizione è infatti lasciato ai livelli cantonale e comunale. Per le persone fisiche, l'imposta sulla sostanza colpisce la sostanza netta del contribuente, determinata come differenza tra l'insieme degli attivi e le passività deducibili. Rientrano nella base imponibile, in linea di principio, disponibilità liquide, titoli, partecipazioni societarie, immobili, crediti e altri beni suscettibili di valutazione economica (es. beni mobili di valore e collezioni). Per quanto concerne le persone giuridiche, l'imposta sul capitale colpisce invece il capitale proprio delle società, generalmente determinato sulla base del capitale sociale, delle riserve palesi e di determinate riserve occulte. Anche in questo caso il patrimonio assume rilevanza autonoma rispetto al reddito prodotto dall'impresa, che è invece colpito dalle imposte sull'utile. Nel sistema svizzero, in conclusione, il patrimonio è considerato una manifestazione autonoma di capacità contributiva. Ciò, sulla considerazione che esso rappresenta non soltanto una fonte potenziale di reddito, ma anche, tra l'altro, un indice di stabilità economica. In questa prospettiva, l'imposta sulla sostanza non ha carattere straordinario o eccezionale, bensì costituisce una componente ordinaria e permanente del sistema fiscale. Le peculiarità del modello elvetico La perdurante esistenza di un'imposta patrimoniale generale in SvizzeAldilà di qualunque giudizio di merito, va osservato che nell'ordinamento italiano esistono già forme di imposizione patrimoniale. Per esempio l’IMU (Imposta Municipale Unica) La Rivista · Aprile - Giugno 2026 22
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