La Rivista

La Rivista Legale quali ad esempio il testamento reciproco, il quale, pur nullo, è suscettibile di essere confermato. La questione che si pone è, quindi, se e a quali condizioni un contratto successorio, concluso secondo il diritto svizzero ma connotato da elementi di collegamento con l'ordinamento italiano, sia valido ed efficace. La questione, coinvolgendo complessi profili di diritto internazionale privato, non è di poco momento. Dal punto di vista del diritto interno, il legislatore italiano non ha colto lo spunto della riforma del diritto internazionale privato (avvenuta nel 1995) per introdurre nel proprio ordinamento un istituto affine ai patti successori. D'altro canto, dal 2015 le successioni internazionali sono disciplinate a livello europeo dal Regolamento UE 650/2012 (di seguito, "Regolamento"), che ha quasi integralmente sostituito la legge italiana (L. 218/1995) e che regola in particolare la giurisdizione competente e la legge applicabile a tali fattispecie. Il Regolamento, per l'attribuzione della competenza giurisdizionale e l'individuazione della legge applicabile, privilegia il criterio della residenza abituale al momento della morte. Circa, tuttavia, la compatibilità con l'ordinamento italiano di contratti successori conclusi in generale all'estero va notato che, purtroppo, la giurisprudenza italiana sul punto è scarsa e la dottrina alquanto ondivaga. Nello specifico dei rapporti tra l'ordinamento italiano e quello svizzero, la situazione è ulteriormente complicata dalla perdurante vigenza del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 1868, che ha efficacia derogatoria rispetto al Regolamento, come anche alle norme di diritto internazionale privato domestiche di entrambi gli Stati. Tale Trattato, diversamente dal Regolamento, privilegia il criterio della nazionalità del de cuius. La questione riguarda, ad esempio, la validità ed efficacia di un contratto successorio concluso tra cittadini italiani residenti in Svizzera, oppure, ancora, tra cittadini svizzeri ivi residenti ma avente ad oggetto beni immobili siti in Italia. In questa sede, non è evidentemente possibile una trattazione esauriente del tema. Tuttavia, merita dare conto del fatto che a seconda dell'elemento di collegamento tra i due ordinamenti che caratterizza la fattispecie concreta, le conclusioni possono essere divergenti. È quindi necessario analizzare attentamente, ad esempio, lo stato di residenza abituale dei disponenti e la loro cittadinanza (o cittadinanze). Ancora, notevole importanza va anche riservata, a parere di chi scrive, rispetto alla natura dei beni e diritti trasferiti: qualora si tratti, ad esempio, di beni immobili o mobili registrati – per il cui trasferimento occorra quindi coinvolgere anche le corrispondenti autorità pubbliche – tale analisi dovrà essere ancora più scrupolosa, per evitare indesiderabili sorprese e, soprattutto, il rischio di veder frustrate le volontà del de cuius, *** In conclusione, il contratto successorio si presenta senza dubbio come un utile strumento di pianificazione offerto dal diritto svizzero. Tuttavia, qualora la fattispecie sia connotata da elementi di internazionalità e di collegamento con l'Italia, il ricorso a tale istituto richiede particolare attenzione e deve essere considerato nel contesto complessivo della successione del disponente. 1 La Rivista, dicembre 2020 Il contratto successorio, sotto denominazioni diverse, è un istituto proprio di numerosi ordinamenti europei La Rivista · Giugno 2024 24

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