La Rivista

tazione permanente, seguito dal centro degli interessi vitali, dal soggiorno abituale e, infine, dalla nazionalità del contribuente. La riforma allo studio in Italia Nonostante il rimedio, sopra menzionato, costituito dalla CDI, è palese che le norme attualmente vigenti in Italia costituiscano una notevole "spada di Damocle" per il contribuente. L'autorità fiscale, nella pratica, tenderà infatti sempre a contestare – secondo la norma interna – la residenza fiscale italiana del contribuente sulla base della sua perdurante iscrizione all'APR (e, se cittadino italiano, della mancata iscrizione all'AIRE); spetterà quindi al contribuente appellarsi alla CDI rilevante e fornire, sulla base di essa, la non scontata dimostrazione della prevalenza della residenza estera su quella italiana; dimostrazione che, in pratica, avverrà perlopiù nell'ambito del successivo contenzioso. Alla luce di quanto sinora illustrato, bisogna quindi salutare con favore lo sforzo di riforma oggi intrapreso dal governo italiano con riguardo alle disposizioni tributarie in discorso (art. 2 TUIR). Secondo la proposta di modifica in discussione, si considereranno fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, includendo anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio italiano oppure che sono ivi presenti. Quindi, rispetto alla disciplina vigente, da un lato la platea dei contribuenti è ampliata, attraverso il riferimento alle "frazioni" di giorno e al concetto di "presenza fisica" nel territorio italiano. Inoltre, in luogo del riferimento alle nozioni contenute nel Codice Civile italiano, è introdotto un nuovo concetto di “domicilio” fondato sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona6. Dall'altro lato, l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente viene dequalificata a mera presunzione relativa consentendo, quindi, al contribuente di fornire la prova contraria in merito alla localizzazione del suo effettivo domicilio. In conclusione, l'implementazione di questa riforma potrà risultare di particolare utilità non solo ai soggetti trasferitisi negli Stati privi di una CDI con l'Italia, ma anche – tra gli altri – a quelli immigrati in Svizzera, agevolandoli nella dimostrazione della propria residenza fiscale nella Confederazione. Non resta che confidare, quindi, nei prossimi sviluppi del cammino legislativo. * Il presente contributo si riferisce allo stato al 12 dicembre 2023 La Rivista Legale Alcune profili di fiscalità internazionale sono di particolare interesse per la comunità degli expats italiani 1 Legge delega 9 agosto 2023, n. 111. 2 Cfr. Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90), di seguito "schema di decreto". 3 Il lungo cammino per l'uscita della Svizzera dalle "black list" fiscali italiane, in La Rivista, n. 2, Anno 114, Aprile/Giugno 2023. 4Cfr. Art. 2 del d.P.R. n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR. 5 Il riferimento è alla Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 e alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) del 14 dicembre 1990. 6 Si segnala anche che la 6a commissione del Senato, nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto, ha invitato il governo a valutare l'opportunità di mantenere, quanto alla nozione di residenza, il riferimento all'art. 43 del Codice Civile. 7 Legge delega 9 agosto 2023, n. 111. La Rivista · Dicembre 2023 24

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