ropei, non ha ancora raggiunto una piena maturità applicativa e richiede ulteriori chiarimenti e stabilizzazione a livello normativo e amministrativo. Tuttavia, solo pochi giorni fa (il 10 marzo 2026), il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per il recepimento della VI Direttiva, disciplinando in particolare l’accesso al Registro dei titolari effettivi. Lo schema è attualmente all'esame del Parlamento italiano. Si prospettano, dunque, importanti novità nel corso dei prossimi mesi. D'altro canto, in Svizzera, la procedura di consultazione relativa alla LTPG si è conclusa il 30 gennaio 2026. L’entrata in vigore della legge e della relativa ordinanza è prevista per la seconda metà del 2026. Si può dunque concludere che il percorso verso la trasparenza dei "titolari effettivi", in entrambi gli Stati, è prossimo a una fase di consolidamento. Le società ed altri soggetti interessati, perciò, dovranno prestare particolare attenzione all'evoluzione normativa dei prossimi mesi. * Il presente contributo si riferisce allo stato al 20 marzo 2026. che chi acquisisce almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto in una società (in particolare SA non quotate e SAGL) deve comunicare alla società stessa l'identità del soggetto "avente economicamente diritto" (o beneficial owner) sulla partecipazione. Tale soggetto è la "persona fisica per la quale, in definitiva, agisce" l'azionista. Qualora l'azionista sia una persona giuridica o una società di persone, dovrà essere comunicata l'identità di ogni persona fisica che controlla l’azionista. Posto questo obbligo di comunicazione in capo agli azionisti, ne deriva un altro per la società partecipata, la quale deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto. Tale registro, tuttavia, non è pubblico e accessibile da parte dei terzi, ma solo alla società partecipata e, in alcuni casi, alle autorità pubbliche. Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione comporta, per gli azionisti, effetti negativi sui loro diritti societari (che vengono sospesi) e patrimoniali (che decadono), sino all'avvenuta comunicazione. Il regime in discorso, nonostante le positive premesse, è stato però ritenuto insufficiente, in termini di efficacia, da parte del GAFI stesso. 2.2. Nuova legislazione In questo contesto, nell’autunno 2025 il Parlamento svizzero ha adottato la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (LTPG). Inoltre, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione il progetto della relativa ordinanza di esecuzione (OTPG) tra le autorità svizzere competenti e le associazioni di settore. La nuova legislazione impone estesi obblighi alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust. Tali obblighi comprendono, in particolare, l’identificazione dei titolari effettivi, la raccolta e l’aggiornamento continuo dei loro dati personali, nonché la comunicazione tempestiva al nuovo registro degli aventi economicamente diritto (definito "registro per la trasparenza"), gestito in forma centralizzata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). Il registro per la trasparenza è accessibile esclusivamente alle autorità competenti (tra le quali – è bene notarlo - le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale) e alle persone e istituzioni soggette alla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD). Queste ultime possono accedervi nella misura in cui i dati sono necessari all’adempimento dei loro obblighi di diligenza. In caso di violazioni ripetute agli obblighi da essa sanciti, la LTPG prevede misure quali la sospensione dei diritti societari e patrimoniali o il rifiuto di iscrizioni nel registro fondiario. Inoltre, le violazioni intenzionali possono comportare sanzioni penali, con multe di importo considerevole. *** Nella prospettiva italiana, il sistema attualmente vigente, pur allineato nelle intenzioni agli standard eu1 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 11 marzo 2022, n. 55. 2 CGUE, sentenza del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20). La Rivista Legale La Rivista · Gennaio -Marzo 2026 23
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