La Rivista

L'Italia ha recepito internamente tale disciplina con vari provvedimenti, tra i quali in particolare un decreto ministeriale del 20221, stabilendo i principi in tema di comunicazione, accesso e consultazione del registro in discorso. In termini estremamente riassuntivi, le imprese dotate di personalità giuridica (es. S.p.A., S.R.L., etc.), nonché - a talune condizioni – altre persone giuridiche private (es. fondazioni) e i trust sono tenuti a identificare i rispettivi "titolari effettivi", come definiti secondo diversi criteri. Per le società, ad esempio, "titolare effettivo" è la persona fisica che detiene una partecipazione diretta o indiretta (tramite, es. società controllate o fiduciarie) superiore al 25% del capitale, oppure il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci, oppure anche che esercita un'influenza dominante sulla società in ragione di vincoli contrattuali. 1.2. Stato dell'arte L’implementazione del registro dei titolari effettivi in Italia ha incontrato difficoltà significative soprattutto nella fase attuativa. A fronte del menzionato quadro normativo, l’avvio operativo del sistema è stato rallentato da numerosi ricorsi amministrativi. In particolare, alcune categorie professionali e operatori economici (es. Assofiduciaria, associazione di categoria delle società fiduciarie italiane) hanno contestato diversi aspetti della disciplina, tra i quali gli obblighi di comunicazione e, soprattutto, il regime di accesso ai dati contenuti nel registro. Questo contenzioso ha condotto alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti attuativi in più occasioni, creando un clima di incertezza giuridica e impedendo la piena operatività del registro. A ciò si è aggiunto l’impatto di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20222, che ha dichiarato incompatibile con i diritti fondamentali l’accesso pubblico generalizzato ai dati sui titolari effettivi, costringendo anche il legislatore e le autorità italiane a rivedere l’impianto originario. Il sistema italiano risulta quindi formalmente istituito ma ancora caratterizzato da numerose incertezze. Il registro esiste presso il Registro delle Imprese e gli obblighi normativi sono delineati, ma permangono incertezze operative legate in particolare agli adeguamenti necessari per conformarsi al diritto europeo sulla protezione dei dati personali. In particolare, il nodo principale riguarda il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della privacy, che ha condotto a una significativa restrizione – e in parte sospensione – dell’accesso alle informazioni, oggi limitato ai soggetti qualificati e ancora oggetto di riassetto normativo. 2. La situazione in Svizzera 2.1. Contesto attuale Specialmente nel corso degli anni Dieci del Duemila, anche la Svizzera è stata interessata da un notevole sforzo verso una maggiore trasparenza delle strutture societarie, sempre nella prospettiva del contrasto al riciclaggio di denaro. Sulla scorta delle citate Raccomandazioni GAFI, si è provveduto – tra gli altri provvedimenti – a una prima implementazione del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) in materia di obblighi di identificazione dei cosiddetti "beneficiari economici" delle partecipazioni societarie. Infatti, dal 1° luglio 2015 il diritto svizzero (artt. 697j ss. CO) prevede Svizzera e Italia al lavoro per adeguare i propri ordinamenti alle nuove esigenze di trasparenza per il contrasto al riciclaggio La Rivista · Gennaio -Marzo 2026 22

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