latamente patrimoniale: ancor prima di dover lasciare i propri eredi a misurarsi con questo tema, il proprietario potrà, ad esempio, saggiamente valutare la dismissione di un asset problematico. Magari, suscitando le ire degli avi, ma forse risparmiandosi quelle dei discendenti. scritta, e deve essere trascritta nei registri immobiliari. Per contro, l'effetto di acquisizione dell'immobile vacante da parte dello Stato si realizza successivamente, quale acquisto a titolo originario. In proposito, nella stessa sentenza la Cassazione ha anche chiarito che le responsabilità risarcitorie relative alla mancata custodia e manutenzione dell'immobile vincolano lo Stato unicamente quando sorte successivamente alla rinuncia: in sostanza, quindi, le responsabilità sorte anteriormente restano a carico del proprietario rinunciante. Alcune conseguenze La sentenza citata, per la portata dei principi di diritto in essa enunciati, sta suscitando intenso dibattito e importanti commenti. Dal punto di vista tecnico, autorevole dottrina ha già sottolineato alcuni aspetti d'interesse. Tra questi, si è notato che la rinuncia non richiede la conformità catastale, né quella urbanistica ed energetica dell'immobile. D'altro canto, la pronuncia della Cassazione, per la sua ampiezza, rileva anche per il caso della rinuncia alla quota di comproprietà, precludendo eventuali pretese di risarcimento da parte di altri interessati che si ritengano lesi dalla rinuncia stessa. Si pensi, in particolare, agli altri coeredi, la cui quota si accresce con conseguente aumento di costi e responsabilità. In una prospettiva più generale, bisogna cogliere il fatto che la sentenza in questione avrà un notevole rilievo rispetto alla futura gestione del patrimonio immobiliare in Italia. Da un lato, certamente, lo Stato – ed in particolare i Comuni – si troverà ad acquisire un numero sempre maggiore di immobili diruti o "disutili". Questo, oltre a determinare costi per la collettività, potrebbe ingenerare fenomeni virtuosi di recupero di talune aree depresse del Paese. Dall'altro lato, la rinuncia immobiliare potrà, più stabilmente che nel passato, configurarsi quale strumento di pianificazione successoria, e 1 Tale fattispecie è accomunata ad altre figure consimili quali, ad esempio, l'abbandono del fondo servente ex art. 1070 CC. 2 Attualmente, per coniuge e parenti in linea retta (es. figli) l'imposta di donazione italiana è prelevata con aliquota del 4%, da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di Eur 1 milione; per parenti in linea collaterale e fratelli l'aliquota è del 6%, da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Eur 100'000,00; se invece non esiste parentela, l’aliquota è pari all’8%, senza alcuna franchigia. 3 Si veda A. Busani, La rinuncia all'immobile non richiede conformità catastale e, dello stesso autore, L'addio alla comproprietà preclude ora possibili pretese di risarcimento, Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2025, p. 24. La Rivista Legale L'ordinamento italiano prevede espressamente l'istituto della rinuncia al diritto di comproprietà La Rivista · Giugno - Settembre 2025 23
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