La Rivista

l'effetto accrescitivo a favore di altri, la rinuncia determina il successivo acquisto dell'immobile da parte dello Stato italiano (art. 827 CC, secondo il quale, in generale, gli immobili vacanti spettano al patrimonio dello Stato); con la conseguenza, infine, di traslare sulla collettività i costi e rischi incombenti sul precedente proprietario. Sulla base di queste ed altre considerazioni giuridiche, la giurisprudenza era ondivaga nell'affermare la validità di tale specie di rinunce abdicative, considerando talvolta gli interessi dei rinuncianti come non meritevoli di tutela. Si deve quindi particolarmente apprezzare il recentissimo intervento della Corte di Cassazione italiana che, con una sentenza resa a sezioni unite (sentenza n. 23093, depositata l’11 agosto 2025), ha finalmente fatto chiarezza sul punto. Secondo la Suprema Corte, la facoltà di disporre di un bene in modo esclusivo spettante – secondo l'art. 832 CC – al proprietario ricomprende quella di deciderne la destinazione, inclusa la possibilità di rinunciarvi. Tale modalità di disposizione non è, peraltro, soggetta a limiti di scopo. Pertanto, anche l'eventuale perseguimento da parte del proprietario di un "fine egoistico" – quale quello di sottrarsi ai costi ed oneri inerenti alla proprietà immobiliare – non può legittimare interventi del giudice tesi a contestare la validità della rinuncia. La rinuncia alla proprietà immobiliare si configura quindi quale atto essenzialmente unilaterale, non recettizio e diretto alla mera soddisfazione dell'interesse del titolare del diritto, mirante a dismetterlo. Sotto il profilo materiale, tale dichiarazione deve quindi essere resa in forma rendono, di fatto, non proficuamente utilizzabili certi immobili. L'insieme di questi aspetti può, quindi, far comprensibilmente sorgere l'intenzione di rinunciare alla proprietà immobiliare. La rinuncia al diritto di comproprietà In questa prospettiva, fattispecie ancor più peculiare è quella del comproprietario, il quale – oltre agli aspetti di cui sopra – si trova anche a dover fronteggiare gli altri partecipanti alla comunione. In particolare, il comproprietario soggiace a limiti nell'uso dell'immobile comune (art. 1102 CC), così come agli obblighi di compartecipazione alle spese deliberate dalla maggioranza dei comproprietari (art. 1104 CC). Quale via d'uscita da questa situazione, l'ordinamento italiano prevede espressamente l'istituto della rinuncia al diritto di comproprietà. Si tratta di un negozio unilaterale tramite il quale un soggetto si spoglia volontariamente del proprio diritto, senza che vi sia alcuna necessità di accettazione da parte degli altri comproprietari perché produca i propri effetti. La giurisprudenza ha qualificato tale atto quale figura di "abbandono liberatorio", caratterizzato dalla funzione di liberare, attraverso l'abdicazione al diritto di proprietà, il titolare da un'obbligazione connessa con tale diritto. A fronte dell'effetto in capo al rinunciante, si determina l'accrescimento del diritto degli altri comproprietari, le cui quote si vanno ad espandere, senza possibilità di rifiuto da parte loro. In ragione di tale effetto accrescitivo – indesiderato ma comunque gratuito – la rinuncia al diritto di comproprietà rientra nell'ambito dell'imposta di donazione e comporta anche l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (oltre ad altri tributi minori). Poiché l'atto di rinuncia deve rivestire la forma scritta e, per la sua necessaria trascrizione, quella dell'atto pubblico, è richiesto l'intervento del notaio. L'esercizio di tale rinuncia, quindi, non è scevro di costi immediati e, dunque, la sua convenienza deve essere valutata attentamente, a fronte degli oneri previsti, o prevedibili, derivanti dall'immobile. La rinuncia da parte dell'unico proprietario Diversa è la situazione della rinuncia al diritto di proprietà da parte del proprietario unico, o di tutti i comproprietari congiuntamente. In questo caso, non potendo operare Tipicamente, le prime preoccupazioni degli eredi, novelli proprietari, sono di natura tributaria La Rivista · Giugno - Settembre 2025 22

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