strano la rilevanza della normativa valutaria. E suggeriscono che un comportamento del tutto abituale e frequente in tante zone del nostro Paese, quale quello di varcare la frontiera, imponga sempre maggiore attenzione. Una peculiarità elvetica: la cartella ipotecaria al portatore Questo quadro di rigore normativo impone notevoli sforzi di interpretazione a cittadini, autorità e professionisti, in particolare rispetto alla qualificazione di taluni strumenti quali "denaro contante" ai fini valutari. Ciò risulta oltremodo complesso con riferimento a istituti sconosciuti all'ordinamento giuridico italiano, ma propri di quelli di Stati assai vicini, come – per quanto ci interessa – la Svizzera. È il caso, ad esempio, delle cartelle ipotecarie (c.d., documentali) emesse ai sensi del Codice Civile svizzero (art. 860 e ss. CCS). Orbene, quando tali cartelle siano emesse al portatore, è evidente il rischio di interferenze con la nozione di "denaro contante" prevista, come sopra, ai fini valutari e il sorgere di dubbi circa la necessità di farne oggetto di dichiarazione alle autorità doganali italiane. È questo il caso accaduto a un soggetto che nel 2015, entrando in Italia dalla Svizzera, fu trovato in possesso di una cartella ipotecaria al portatore per l'importo di 450'000 Franchi, non dichiarata alle autorità doganali. Il controllo valse al malcapitato viaggiatore, oltre al sequestro del titolo, l'irrogazione di una sanzione per oltre 126'000 Eur. Il caso, dopo quasi un decennio, è stato sottoposto allo scrutinio della Corte di Cassazione italiana che, con un'interessante sentenza del settembre 20242, ha accolto le tesi del ricorrente, stabilendo inoltre un innovativo principio di diritto. Secondo la Suprema Corte, le cartelle ipotecarie al portatore regolate dal Codice Civile svizzero non rientrano tra gli strumenti negoziabili assimilabili al denaro contante ai fini della normativa valutaria. Ciò perché tale cartella, pur essendo trasferibile mediante consegna al portatore, non possiede il requisito dell'immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento. *** In conclusione, le novità legislative di cui si è riferito, così come il caso giurisprudenziale accennato, dimo1 Cfr. il novellato art. 1, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 195/2008. In tema, si veda anche la Circ. n. 1/2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2 SCass. civ. Sez. II, 05/09/2024, n. 23865. La Rivista Legale La Rivista · Gennaio -Marzo 2025 23
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