a flussi di capitali non dichiarati all’atto del trasferimento verso o fuori dall'Italia. In sostanza, i dati raccolti dai controlli valutari, anche qualora non emergano irregolarità a tali fini, potranno comunque essere utilizzati per ulteriori verifiche, particolarmente in ambito tributario. La cautela, anche in capo ai viaggiatori più virtuosi, è dunque d'obbligo. Le recenti novità legislative L'evoluzione della criminalità finanziaria negli ultimi anni ha spinto l'Unione Europea ad aggiornare la propria normativa, adottando nel 2018 un nuovo regolamento in ambito valutario (Reg. UE n. 2018/1672). Con qualche anno di scarto, il legislatore italiano ha infine provveduto ad adeguare la disciplina nazionale, tramite un recente provvedimento (D. Lgs. n. 211/2024) entrato in vigore nello scorso gennaio 2025. Finalità esplicita delle nuove norme è quella di rendere i controlli più stringenti e le sanzioni più severe. In tale prospettiva, il legislatore delegato è intervenuto attraverso talune modifiche di natura procedurale, ma specialmente riformando ed estendendo la definizione di "denaro contante". Secondo la nuova norma1, rientrano infatti in tale nozione quattro categorie di beni: la valuta (ossia banconote e monete metalliche); gli strumenti negoziabili al portatore (come, ad esempio, assegni, traveller's cheque e vaglia cambiari); i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ossia le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%); le carte prepagate non nominative. Se l'inclusione di quest'ultimo gruppo di strumenti (carte prepagate anonime) costituisce un'assoluta novità meritevole di attenzione, data la loro notevole diffusione, particolare cautela richiede anche la definizione di "strumenti negoziabili al portatore". In questa definizione ricadono non solo gli strumenti propriamente emessi "al portatore" ma anche altre fattispecie, ossia: gli strumenti firmati ma privi del nome del beneficiario, quelli girati senza restrizioni, quelli a favore di un beneficiario fittizio, ovvero quelli "emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna". Il trattamento sanzionatorio Senza troppo attardarci, conviene rammentare che la violazione delle disposizioni qui menzionate (sia in termini di omissione degli adempimenti dichiarativi, che di loro inesattezza o incompletezza) può dare luogo a conseguenze particolarmente gravose. Anzitutto, l'autorità deve operare il sequestro del denaro contante, in misura variabile in base all'eccedenza dell'importo trasferito rispetto alla soglia di 10'000 Euro. In caso di omissione della dichiarazione, il sequestro avverrà tra il 50% e il 100% dell'eccedenza. Inoltre, saranno comminate sanzioni amministrative pecuniarie, modulate anche in questo caso rispetto all'ammontare dell'eccedenza (da un minimo del 30% ad un massimo del 100%). A queste severe previsioni, con la riforma in discorso si è aggiunto il nuovo istituto del c.d. "trattenimento", che in sostanza consente all'autorità di trattenere – per l'intero – il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione valutaria non siano considerati "idoneamente assolti" oppure vi sia il sospetto di una correlazione con attività criminose. L'evoluzione della criminalità finanziaria negli ultimi anni ha spinto l'Unione Europea ad aggiornare la propria normativa La Rivista · Gennaio -Marzo 2025 22
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