La Rivista

*** In conclusione, si può quindi osservare che le nuove norme tributarie italiane, indubbiamente, ampliano gli strumenti a disposizione all'Agenzia delle Entrate per condurre accertamenti sulla residenza fiscale delle persone fisiche, prendendo in considerazione anche il criterio della presenza fisica. Da un punto di vista pratico, nei riguardi di soggetti già fiscalmente residenti in Svizzera, il rischio concreto costituito da tali nuove norme deve tuttavia essere valutato in considerazione della situazione specifica del singolo contribuente. te Tizio sarebbe considerato come illimitatamente soggetto alle imposte in Svizzera. Tuttavia, secondo il nuovo approccio italiano si qualificherebbe anche quale residente fiscale in Italia, in ragione della sua presenza fisica in tale stato per la maggior parte del periodo fiscale. Fortunatamente, rispetto a questi esiti alquanto paradossali, e ai notevoli rischi che ne deriverebbero, Tizio potrebbe avvalersi di un prezioso strumento: la Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Svizzera nel 1976 (di seguito anche CDI). Tutela convenzionale Le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni, essendo di fonte internazionale, prevalgono su quelle di diritto interno degli stati che ne sono parte. Pertanto, quando una persona – che possa beneficiare della Convenzione4 - sia considerata simultaneamente residente fiscale sia in Svizzera che in Italia, il conflitto di doppia residenza dovrà essere risolto applicando le regole previste dalla stessa CDI. In questo senso, la Convenzione contiene – secondo il Modello OCSE – una norma per la risoluzione dei conflitti di doppia residenza fiscale, sulla base di alcuni criteri, le c.d. "tie breaker rules". Tali criteri di collegamento sono, in successione, l'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e, infine, la nazionalità del contribuente. In sostanza, in base alla localizzazione di tali criteri – da analizzare secondo l'ordine di cui sopra – si determina la giurisdizione che può considerarsi, nel concreto, quale unico stato di residenza del contribuente. Tornando, quindi, all'esempio sopra ipotizzato, Tizio – qualora venisse sottoposto a un accertamento fiscale in Italia, fondato sulla sua permanenza fisica in tale Stato – potrebbe dimostrare la prevalenza della propria residenza fiscale in Svizzera, provando in primo luogo il fatto di avere unicamente in Svizzera la propria abitazione permanente. 1 Residenza fiscale ed iscrizione anagrafica, in La Rivista, n. 4 Anno 114, dicembre 2023. 2 Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. 3 ACfr. Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 e Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) del 14 dicembre 1990. 4 Il riferimento critico è ai contribuenti che beneficiano di forme di imposizione forfettaria, quali l'imposizione globale sul dispendio svizzera e il regime per i neo-residenti ex art. 24-bis del TUIR in Italia, i quali possono invocare i benefici convenzionali solo a determinate condizioni. Il domicilio fiscale in Svizzera (oppure nel Cantone) deriva, tra l'altro, dal fatto che la persona vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente La Rivista Legale La Rivista · Aprile - Giugno 2025 21

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