zere3 l'assoggettamento illimitato ai fini delle imposte federali e cantonali consegue al fatto che la persona fisica abbia, in Svizzera o rispettivamente in un certo Cantone, il "domicilio fiscale" o la "dimora fiscale". Il domicilio fiscale in Svizzera (oppure nel Cantone) deriva, tra l'altro, dal fatto che la persona vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Diversamente, la dimora fiscale sussiste quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili per almeno 30 giorni nel corso del periodo fiscale, se esercita un'attività lucrativa, oppure per almeno 90 giorni, senza esercitare un'attività lucrativa. In questo senso, nella prospettiva elvetica la presenza fisica rileva, quale fondamento della dimora fiscale, non quale mera circostanza di fatto, bensì solo se connotata da tre elementi: anzitutto, si tratti di un "soggiorno", e non, ad esempio, di un mero passaggio; poi, quando il soggiorno avvenga senza "interruzioni apprezzabili"; e infine, quando siano superate determinate soglie (30 o 60 giorni). Senza qui attardarsi, queste brevi considerazioni paiono sufficienti a rimarcare la profonda diversità di approccio tra le due normative fiscali, italiana e svizzera. Ciò posto, tornando al caso pratico immaginato in precedenza, bisogna quindi domandarsi cosa avverrebbe nella situazione di un certo soggetto, "Tizio", il quale viva e lavori stabilmente in Svizzera ma, con particolare frequenza, si rechi in territorio italiano per svariate motivazioni – serate in compagnia, spese, jogging… - superando la fatidica soglia delle 183 frazioni di giorno. In una tale situazione, indubbiamenche la presenza sia continuativa o sporadica e frazionata, rilevando invece unicamente la circostanza che la presenza medesima risulti avverata per più di 183 giorni all'anno. Profili problematici Alla luce delle nuove norme, e dell'interpretazione fatta propria dall'Agenzia delle Entrate, si possono porre alcuni scenari critici, che risultano particolarmente degni di nota nella prospettiva, ad esempio, degli abitanti delle zone di frontiera in stati limitrofi all'Italia. Prendendo spunto da esemplificazioni espressamente contenute nella menzionata prassi dell'autorità fiscale italiana, è quindi bene notare che la presenza in Italia per una sola ora (es. dalle 23.00 alla mezzanotte) è ritenuta sufficiente per fondare la presenza per l'intera giornata. Inoltre, la totale irrilevanza delle motivazioni che connotano la presenza della persona sul territorio italiano comporta la rilevanza, ai fini fiscali, anche di comportamenti scevri di qualunque intendimento malizioso, come visite a parenti o amici, o lo svolgimento di semplici incombenze (es., spese, spettacoli, manifestazioni culturali o attività sportive). Tutte evenienze assolutamente consuete per chi risieda all'estero in regioni vicine all'Italia, e specialmente per chi viva in Svizzera, quale stato di forte emigrazione italiana e ridotta estensione territoriale, e sia naturalmente incline a frequentare, per le più varie ragioni, il territorio italiano. In quest'ottica, è cruciale domandarsi come sia possibile gestire simili situazioni, nella prospettiva della mobilità transfrontaliera italo-elvetica. Approccio svizzero e rischi di doppia residenza In quest'ottica, è opportuno brevemente considerare la posizione del diritto fiscale elvetico rispetto al tema della presenza fisica. Com'è noto, secondo le norme svizLe norme italiane in materia di residenza fiscale sono state modificate e sono mutati i requisiti La Rivista · Aprile - Giugno 2025 20
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