La Rivista

di Niccolò Figundio Oltre un anno e mezzo fa, nel dicembre del 2023, su queste pagine si era dato conto dell'imminente riforma delle norme del diritto tributario italiano in materia di residenza fiscale, con uno sguardo anche alla prospettiva elvetica1. Nel frattempo, molta acqua è passata sotto i ponti: le norme italiane sono state modificate e sono mutati i requisiti dai quali consegue il radicamento della residenza fiscale nella Penisola. Tra le principali novità, foriere di conseguenze anche nella prospettiva internazionale, vi è in particolare l'inclusione di un nuovo criterio relativo alla "presenza fisica" del contribuente nel territorio italiano. Ciò, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalle autorità fiscali italiane, ha suscitato notevoli perplessità nell'opinione pubblica, per taluni effetti distorsivi che potrebbe determinare. In questo contributo si tenterà una sommaria disamina del tema, nella prospettiva italo-elvetica. Le nuove norme italiane e il tema della presenza fisica Nell’ordinamento tributario italiano, la residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi è disciplinata dall’art. 2 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La norma, come si notava, è stata riformata con effetto dal 1° gennaio 2024. Secondo la nuova formulazione, sono fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi, per almeno 183 giorni in ciascun periodo fiscale), considerando anche le frazioni di giorno: a) hanno nel territorio italiano la residenza, definita dal codice civile italiano (art. 43 CCI) come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; b) hanno nel territorio italiano il domicilio, inteso ai fini fiscali come "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona" c) sono presenti nel territorio italiano. Dopo l'entrata in vigore della norma, l'autorità fiscale italiana ha emesso – nel novembre 2024 - una dettagliata circolare2 chiarendo il proprio approccio interpretativo. Tralasciando, in questa sede, gli altri criteri, è interessante notare l'effetto dirompente connesso all'applicazione del requisito della "presenza fisica". Ciò, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché tale criterio prescinde da qualunque rilevanza delle intenzioni, in capo alla persona fisica, rispetto alla presenza nel territorio italiano. Diversamente, cioè, dalla residenza e dal domicilio fiscale, che coinvolgono anche profili volitivi, la presenza fisica non richiede alcun animus, ma esclusivamente la circostanza relativa alla localizzazione geografica della persona all'interno dei confini italiani, indipendentemente dalle motivazioni (svago, lavoro, necessità). In secondo luogo, perché tale requisito risulta particolarmente insidioso in combinazione con la rilevanza delle "frazioni di giorno", e con il fatto che la presenza fisica in Italia anche solo per una frazione di giorno viene equiparata alla presenza per una giornata intera. In ultimo, bisogna anche sottolineare che nessuna rilevanza ha il fatto La Rivista Legale Presenza fisica e residenza fiscale: un incrocio pericoloso Criticità e spunti dalle nuove norme italiane, in prospettiva italo-elvetica La Rivista · Aprile - Giugno 2025 19

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