La Rivista Legale sposato anche dalla giurisprudenza di merito, e in particolare dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (CGT), in una sentenza dello scorso luglio10. La decisione merita qui particolare attenzione poiché riguarda specificamente il caso di un soggetto, residente in Italia, percettore di dividendi di fonte svizzera, fornendo importanti spunti interpretativi della CDI. La CGT, in particolare, ha rilevato che la tassazione domestica italiana, così come applicata secondo la menzionata prassi dell'Agenzia delle Entrate, contrasta con l’art. 24 della CDI. In particolare, i giudici hanno evidenziato l’incoerenza tra tale approccio e le finalità della Convenzione italo-svizzera, che mira appunto ad evitare la doppia imposizione. In tal senso, la sentenza stabilisce che i soci residenti in Italia possono detrarre la quota di imposta svizzera non rimborsabile (nella misura del 15%, come già notato) dall'imposta italiana del 26%. Prospettive sistematiche A fronte di questo positivo orientamento giurisprudenziale, va tuttavia notato che l’attuale quadro normativo italiano presenta numerose criticità. L’esclusione dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva dalla base imponibile complessiva rende infatti complessa l’applicazione pratica del credito d’imposta, costringendo i contribuenti ad agire in via amministrativa e financo contenziosa, assumendosi rilevanti oneri. Le sentenze menzionate, pur segnando un notevole passo in avanti, lasciano aperte questioni fondamentali legate alla coerenza sistematica dell'ordinamento tributario e alla certezza del diritto. È quindi auspicabile un’evoluzione legislativa che, oltre a recepire i principi affermati dalla giurisprudenza, introduca meccanismi più chiari e accessibili per la gestione del credito d’imposta sui redditi esteri. 1 Si definiscono "qualificate" (ex art. 67, d.P.R. n. 917/1986, "TUIR") le partecipazioni che - nel caso i titoli siano quotati - rappresentano una percentuale di voto superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al capitale (o al patrimonio) superiore al 5%. Se i titoli non sono quotati, le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% (diritti di voto) e al 25% (patrimonio). 2 Cfr. art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973. 3 Cfr. artt. 4 e 13 della Legge federale sull'imposta preventiva, "LIP". 4 Cfr. artt. 21 e 22 LIP. 5 Cfr. art. 10 CDI. 6 Cfr. art. 24, par. 1 CDI. 7 Cfr. art. art. 24, par. 2 CDI. 8 Cfr., Sent. Cass. n. 25698/2022. 9 Cfr. Sent. Cass. n. 10204/2024. 10 CGT Milano, Sez. 13, sent. n. 3184/2024. La Rivista · Ottobre-Dicembre 2024 24
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