l'amministrazione finanziaria italiana nega altresì il riconoscimento del credito per le imposte trattenute dallo stato della fonte (in casu, la Svizzera) sulla base del fatto che tali redditi sono, come si diceva, assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (e non, invece, soggetti ordinariamente all'IRPEF). Il recente orientamento giurisprudenziale Come si accennava in apertura, bisogna però dare conto di un importante orientamento assunto dalla Corte di cassazione italiana a partire dal 20228 e recentemente confermato con una sentenza dello scorso aprile 20249. In tali decisioni (rese con riferimento all'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti) la Cassazione ha sconfessato l'approccio dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la modalità di tassazione (imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta) dei dividendi, essendo obbligatoria per i contribuenti italiani, non possa precludere il riconoscimento del credito per le imposte estere. Ciò, appunto, qualora la convenzione rilevante preveda che il credito non spetti quando tale imposizione sostitutiva (o ritenuta) derivi da una richiesta del beneficiario del reddito. Tale è anche il caso – come si accennava sopra – della CDI tra Italia e Svizzera. Inoltre, la Cassazione opera una assimilazione tra le due modalità impositive (ritenuta e imposta sostitutiva), neutralizzando sostanzialmente la differenza tra le due modalità di incasso (ossia, tramite intermediario italiano o estero). L'orientamento espresso dalla Cassazione è stato, ancor più di recente, l'imposizione nello stato della fonte è limitata alla misura massima del 15%. Pertanto, nella fattispecie in discorso, il contribuente italiano potrà richiedere all'autorità fiscale svizzera il rimborso della ritenuta subita in eccesso nella Confederazione: ossia, nello specifico, il rimborso del 20% dell'imposta preventiva prelevata all'atto dell'erogazione del dividendo. In tale situazione, è evidente che la doppia imposizione non sarebbe eliminata, bensì solo attenuata. Al riguardo, la CDI prevede quindi l’obbligo per l’Italia di dedurre dalle imposte italiane quelle pagate all’estero, attraverso il meccanismo del c.d. "credito d'imposta6". A tale principio fanno eccezione solo i casi nei quali i redditi di fonte svizzera siano soggetti a imposizione sostitutiva (o a ritenuta) "su richiesta del beneficiario del reddito7". Le rigidità interpretative da parte italiana In questa prospettiva, il contribuente residente in Italia deve però scontrarsi con la rigidità dell'approccio sinora mantenuto dall'autorità fiscale italiana rispetto al tema in discorso. In primo luogo, va notato che nel caso di incasso dei dividendi tramite intermediari residenti in Italia, la ritenuta va da questi applicata sull'importo del dividendo al netto della ritenuta (es., imposta preventiva) scontata all'estero (c.d. "netto frontiera"). Diversamente, secondo la costante prassi dell'autorità fiscale italiana, nel caso di incasso all'estero del dividendo (es., presso la banca svizzera), l'imposta sostitutiva andrebbe liquidata dal contribuente sull'importo del dividendo al lordo delle ritenute estere. Da ciò, un primo disequilibrio – nient'affatto giustificato – rispetto al trattamento di queste due fattispecie. In secondo luogo, La Rivista · Ottobre-Dicembre 2024 23
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