La Rivista

di Niccolò Figundio Sul punto si incrociano le norme tributarie dei singoli Stati e le previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel contesto italo-elvetico, il tema è condizionato dalle modalità di imposizione di tali redditi previste nei due Stati, le quali, in taluni casi, possono pregiudicare la completa eliminazione della doppia imposizione. Avendo riguardo al caso di dividendi erogati da una società svizzera nei confronti di una persona fisica residente in Italia, bisogna però dare conto di un recente orientamento della giurisprudenza italiana foriero di rilevanti conseguenze. L'imposizione dei dividendi secondo le norme interne Secondo il diritto tributario italiano, i dividendi esteri relativi a partecipazioni non qualificate e qualificate1 percepiti (al di fuori dell'esercizio di impresa) da persone fisiche residenti in Italia sono soggetti ad imposizione nella misura del 26%. La modalità concreta di tassazione differisce a seconda che i dividendi siano incassati tramite un intermediario finanziario italiano (nel qual caso essi saranno assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta2) oppure direttamente all'estero (es. su un conto corrente acceso presso una banca svizzera); in tale ultimo caso, il contribuente avrà l’obbligo di includere i dividendi nella propria dichiarazione dei redditi italiana, assoggettandoli ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (sempre nella misura del 26%). In generale, i dividendi di fonte estera non sono quindi soggetti alle imposte ordinarie sui redditi, non concorrendo, quindi, a determinare il reddito complessivo del contribuente. Dal punto del diritto fiscale elvetico, i dividendi erogati da società svizzere sono assoggettati all'imposta preventiva, riscossa a livello federale con aliquota pari al 35%3. Qualora tali dividendi siano percepiti da soggetti non aventi il domicilio in Svizzera, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva è escluso4. In questa situazione, è evidente come, sulla base delle sole norme interne dei due Stati coinvolti, la percezione di redditi in discorso sarebbe soggetta a una rilevante doppia imposizione. La normativa convenzionale In questa situazione, giunge in soccorso del contribuente la Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Svizzera nel 1976 (di seguito, "CDI"). Secondo la CDI, la potestà impositiva sui dividendi spetta in via concorrente sia allo stato della fonte (nel caso di specie, la Svizzera), sia allo stato della residenza del percettore (l'Italia5). Tuttavia, In ambito internazionale, il tema dell'imposizione degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni societarie (ossia, in particolare, dei dividendi) è assolutamente centrale. La Rivista Legale Dividendi svizzeri con credito d'imposta Novità giurisprudenziali favorevoli per i residenti italiani percettori di dividendi di fonte svizzera La Rivista · Ottobre-Dicembre 2024 22

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