La Rivista Legale dal nuovo Accordo del 2020, vengono esclusi da entrambi i due regimi fiscali agevolati sopra descritti e sono invece tassati secondo le ordinarie disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia. Invero, la situazione fiscale di questi lavoratori (c.d. "frontalieri non fiscali") è rimasta sostanzialmente invariata, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore dell'Accordo del 2020. In proposito, si rammenta che la Convenzione (art. 15) prevede che le remunerazioni derivanti da un'attività lavorativa dipendente siano tassate soltanto nello Stato di residenza del lavoratore, salvo qualora la prestazione lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente: in quest'ultimo caso, le remunerazioni sono imponibili in entrambi gli Stati (tassazione concorrente). In concreto, il salario di fonte svizzera percepito, per attività svolta in Svizzera, dal lavoratore domiciliato in Italia – non potendosi applicare nessuno dei due regimi speciali di cui ai par. 1 e 2 qui sopra) - è dunque tassato sia in Italia (quale stato della residenza del contribuente) che in Svizzera (quale stato della fonte, ossia dal quale proviene il reddito). La doppia imposizione che deriva da questa situazione viene risolta attraverso il riconoscimento, in Italia, del credito per le imposte versate in Svizzera, secondo i meccanismi disciplinati dalle norme tributarie italiane. Inoltre, bisogna notare che in Italia anche ai lavoratori "frontalieri non fiscali" risulta applicabile, tra l'altro, la "no tax area" pari a Eur 10'000 (come per i frontalieri che beneficiano dell'Accordo del 2020, come già visto sopra al par. 2). *** Con il 1° gennaio 2024, dunque, si è consumata una svolta radicale ma ormai necessaria, ed è stato definitivamente archiviato il vecchio Accordo del 1974, che per cinquant'anni aveva disciplinato un importante aspetto (quale è, nel bene o nel male, la fiscalità) della vita di una consistente quota di lavoratori delle regioni italiane di confine, con notevoli riflessi economici sui Cantoni svizzeri di frontiera. Benché l'Accordo del 2020 preveda anche una clausola per il riesame quinquennale delle proprie disposizioni, è bene augurarsi che il nuovo assetto tributario si possa stabilizzare, anche nella prospettiva di un più ordinato andamento del mercato del lavoro nell'area di confine italo-svizzera, assai toccato dalla leva fiscale. 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, concluso il 23 dicembre 2020. 2 Si veda La Rivista, dicembre 2022… 3 Il presente contributo, pertanto, non tratta del regime applicabile ai lavoratori frontalieri fiscalmente residenti in Svizzera e impiegati da datori di lavoro italiani. 4 O meglio, il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 2020. 5 Art. 9, par. 8 dell'Accordo del 2020. Dopo oltre tre anni di complessa gestazione, è infine divenuto pienamente operativo il nuovo Accordo tra Svizzera e Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri La Rivista · Marzo 2024 32
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