dia – applicabile ai lavoratori che al 17 luglio 2023 svolgevano, o avevano svolto tra tale data e il 31 dicembre 2018, attività lavorativa nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero. I redditi di lavoro dipendente percepiti da questi soggetti (c.d. "vecchi frontalieri") sono imponibili esclusivamente in Svizzera, a condizione che i lavoratori: siano fiscalmente residenti in Italia in un comune situato nella zona di 20 chilometri dal confine con la Svizzera; svolgano l'attività lavorativa nella zona di frontiera alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero e ritornino, di principio, quotidianamente al loro domicilio in Italia. Per definire se un certo lavoratore possa beneficiare o meno di tale regime (che sostanzialmente coincide con quello previsto dal previgente Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 1974), risulta determinante la data di annuncio, da parte del datore di lavoro, all'ufficio competente per la riscossione dell'imposta alla fonte (entro, quindi, il 17 luglio 2023). Circa il regime qui in discorso, bisogna infine notare che l'Accordo del 2020 prevede anche una clausola relativa all'abuso "evidente e manifesto" del regime agevolato per i "vecchi frontalieri5" che, al momento, risulta di portata alquanto indefinita e sulla cui applicazione da parte delle autorità fiscali dei due Stati occorrerà attentamente vigilare. Il regime fiscale dei c.d. "frontalieri non fiscali" Infine, i soggetti che non rientrano nella definizione di "vecchi frontalieri" né rispettano i requisiti previsti professionali (es. trasferte) per un massimo di quarantacinque giorni all'anno (escluse ferie e giorni di malattia), senza conseguenze rispetto al suo trattamento tributario. Così definiti i soggetti del nuovo Accordo del 2020, il regime fiscale da esso previsto comporta che il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri sia tassato sia nello stato della fonte (nello specifico, la Svizzera) che in quello di residenza del lavoratore (l'Italia). Allo scopo di attenuare l'incremento del carico fiscale derivante da questa imposizione concorrente rispetto al regime previsto dal vecchio accordo del 1974, la Svizzera può tassare tali redditi nella misura massima dell'80% (pertanto, il 20% del reddito è esente da imposizione in Svizzera). La doppia imposizione derivante dal nuovo regime viene eliminata attraverso il riconoscimento, in Italia, del credito per le imposte pagate in Svizzera. Inoltre, il trattamento fiscale in Italia è soggetto (in base alle disposizioni interne di ratifica del nuovo Accordo) ad ulteriori correttivi, quale, tra gli altri, il riconoscimento di una franchigia pari a Euro 10'000 (anche definita "no tax area"). Infine, è necessario ulteriormente delimitare l'ambito di questo nuovo regime fiscale: ad esso non sono soggetti i lavoratori qualificabili come "vecchi frontalieri" (secondo quanto si illustrerà al successivo par. 2, rilevando a tal fine la data di entrata in vigore dell'Accordo, ossia il 17 luglio 2023) e, d'altra parte, esso risulta applicabile a partire dallo scorso 1° gennaio 2024. Il regime fiscale dei c.d. "vecchi frontalieri" Grazie anche ad un'intensa opera svolta dalle parti sociali, l'Accordo del 2020 prevede un c.d. "regime transitorio" – diremo, di salvaguarLa Rivista · Marzo 2024 31
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