La Rivista

Il debutto del nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri di Niccolò Figundio L'Accordo, inoltre, si interseca anche con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia del 1976 (di seguito, "Convenzione") come meglio si dirà nel prosieguo. Due anni fa, sempre su queste pagine avevamo già trattato del nuovo regime tributario previsto dall'Accordo del 20202, pur nell'incertezza sul percorso che avrebbe condotto, prima, all'entrata in vigore di tale intesa e poi all'inizio della sua applicazione. Infatti, le due date – foriere di importanti effetti sulla platea dei soggetti interessati – non coincidono. L'Accordo del 2020 è entrato in vigore, a seguito dello scambio di note diplomatiche tra i due Stati firmatari, il 17 luglio 2023. Diversamente, l'applicazione del medesimo decorre, come si diceva, dal 1° gennaio 2024. Ad oggi, senza più dilungarci in disquisizioni teoriche, si può dunque tentare di fare brevemente il punto circa i tre distinti regimi fiscali oggi applicabili ai lavoratori frontalieri residenti in Italia e impiegati in Svizzera3. Il regime fiscale dei c.d. "nuovi frontalieri" In primo luogo, è bene rammentare che l'Accordo del 2020 (come già il suo predecessore del 1974) prevede un regime agevolativo che deroga a quello ordinariamente previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 quanto alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente (e per il quale si rimanda al successivo par. 3). Ciò premesso, l'Accordo del 2020 definisce precisamente i soggetti ai quali esso è applicabile, introducendo una nozione espressa di "lavoratore frontaliere" (assente, invece, nel vecchio Accordo del 1974). Come tale si identifica il soggetto che: è residente in un comune situato nella zona di 20 chilometri dal confine con la Svizzera; svolge attività di lavoro dipendente nei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese (definita "area di frontiera") alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero; rientra, di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Da tale definizione, risulta che sono esclusi dall'applicazione dell'Accordo del 2020, tra gli altri, i soggetti residenti al di fuori della fascia di confine di 20 chilometri (c.d. "frontalieri non fiscali", per i quali si veda il par. 3 sotto), i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa in altri Cantoni svizzeri, nonché i soggetti che rientrano solo settimanalmente al proprio domicilio in Italia. Data l'importanza del requisito del rientro quotidiano in Italia, conviene anche notare che l'Accordo del 20204 consente comunque al lavoratore di trattenersi in Svizzera, per motivi Lo scorso 1° gennaio ha segnato una data, per certi versi, storica nei rapporti tra Svizzera e Italia rispetto alle tematiche fiscali. Dopo oltre tre anni di complessa gestazione, è infine divenuto pienamente operativo il nuovo Accordo tra Svizzera e Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri1 (di seguito, "Accordo del 2020"), che comporta notevoli differenze in termini applicativi e di carico fiscale rispetto alla precedente intesa del 1974. La Rivista Legale La Rivista · Marzo 2024 30

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