speranza riposta nella futura gratitudine della zia (in sede testamentaria), potrebbe sostituirsi l'obbligazione, in capo a costei, ad attribuire al nipote un certo bene (es. la casa di famiglia); ugualmente, a tale obbligazione potrebbe corrispondere quella, in capo al nipote, a prestare assistenza in certe specifiche forme. In situazioni siffatte, difficilmente disciplinabili mediante un testamento, il contratto successorio dimostra la sua particolare utilità. Il contratto successorio nella prospettiva transfrontaliera: il caso italiano Il contratto successorio, sotto denominazioni diverse, è un istituto proprio di numerosi ordinamenti europei, quali – oltre alla Svizzera – ad esempio Germania e Austria. Volgendo lo sguardo verso l'Italia, invece, la situazione è ben diversa. Difatti, per tradizionale impostazione, l'ordinamento italiano considera con particolare disfavore la possibilità di disporre contrattualmente della successione e conosce quindi uno stretto divieto rispetto a questa tipologia di negozi: il Codice civile italiano (CCI) sanziona infatti con la nullità assoluta "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione" così come "ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi" (art. 458 CCI). Secondo l'ordinamento italiano, in sostanza, il testamento è l'unico atto previsto – e ammissibile – per disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. La dottrina italiana ha, nel tempo, negato la possibilità di assimilare il contratto successorio ad altri istituti, riducano i benefici derivanti da tale contratto. Il contratto successorio richiede per la sua validità la forma scritta per atto pubblico (art. 512 CCS); ossia, deve essere concluso di fronte a un notaio (o ad altra autorità designata dal diritto cantonale), alla presenza di tutte le parti del contratto e con l'intervento di due testimoni. Il contratto successorio, ancora, può essere sempre sciolto consensualmente dalle parti contraenti, mediante una convenzione scritta. Viceversa, l'annullamento unilaterale del contratto successorio da parte del disponente è ammesso in casi eccezionali, ossia nell'evenienza in cui il beneficiario – nominato erede o legatario – dopo la conclusione del contratto si renda colpevole nei confronti del disponente di un atto costituente causa di diseredazione (quale la commissione di un grave reato nei confronti del disponente o di persona vicina, come anche l'aver gravemente contravvenuto agli obblighi di famiglia nei confronti del disponente o di persona a lui vicina). Mediante questo negozio giuridico, è quindi possibile, ad esempio, stabilire (in prospettiva rinunciativa) che un certo soggetto – erede, per legge, del disponente – rinunci ai propri diritti ricevendone, in contropartita, una certa attribuzione patrimoniale. Per converso, in ottica attributiva, il disponente e un terzo potranno accordarsi circa il fatto che, alla morte del primo, il secondo (pur non rivestendo, ad esempio, la qualifica di erede) riceva dei beni o dei diritti (es. una rendita). In questo senso, si apprezza la sostanziale differenza del contratto successorio rispetto al testamento, il quale può invece sempre essere revocato o modificato liberamente dal disponente. Si pensi, ad esempio, al caso del nipote che assiste un'anziana zia, priva di eredi legittimari: mediante un contratto successorio, alla mera In un contesto sociale in cui la tradizionale struttura della famiglia va sempre più mutando, il diritto successorio, riveste giocoforza un'importanza sempre maggiore La Rivista · Giugno 2024 23
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