di Niccolò Figundio Nella prospettiva del diritto elvetico, negli ultimi anni era stata avvertita una profonda esigenza di riforma di talune norme del Codice civile svizzero (di seguito, CCS) che ha condotto a un iter legislativo conclusosi nel 2021. La riforma del diritto successorio svizzero – come avevamo anticipato su queste pagine nel 20201 – è infine entrata in vigore con il 1° gennaio 2023. Tale riforma ha perseguito, specialmente, l'intento di accrescere la libertà testamentaria, attraverso la riduzione della porzione legittima, ossia quella parte dei beni lasciati dal de cuius che deve essere obbligatoriamente devoluta a taluni soggetti, individuati dalla legge come meritevoli di particolare protezione (c.d. legittimari). La riforma, in particolare, ha ridotto la porzione legittima spettante ai figli e soppresso del tutto quella spettante ai genitori, lasciando invece inalterata la posizione del coniuge (o partner registrato). Riassuntivamente, secondo il diritto oggi vigente la porzione disponibile (ossia, la parte dei beni di cui si può disporre liberamente) è pari alla metà dei beni del de cuius. Ciò premesso, il diritto elvetico prevede due diversi istituti per disporre del proprio patrimonio: si tratta, cioè, del testamento e del contratto successorio. In questa sede, ci si concentrerà brevemente su quest'ultimo istituto. Il contratto successorio nel diritto svizzero Il contratto successorio si configura, secondo il diritto svizzero, come un atto bilaterale, inter vivos, mediante il quale si può disporre della successione di coloro che lo concludono. I contratti successori disciplinati dal CCS sono sostanzialmente di due generi: in primo luogo, possono avere natura attributiva (o positiva), prevedendo l'obbligo per il disponente di lasciare la sua successione, o un legato, alla controparte contrattuale o ad un terzo soggetto (cfr. art. 494 CCS). In alternativa, possono avere contenuto rinunciativo (o negativo) e quindi prevedere che un erede del disponente rinunci ai suoi diritti successori futuri (art. 495 CCS). Nella prospettiva del beneficiario, questi, sino al momento della morte del disponente, risulta titolare di una mera aspettativa. D'altra parte, il disponente conserva – sinché in vita – la libera disponibilità del proprio patrimonio. Tuttavia, le disposizioni per causa di morte (es. nell'ambito di un testamento) e le liberalità tra vivi (es. donazioni) effettuate dal disponente possono essere contestate quando risultino incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio, in particolare quando In un contesto sociale in cui la tradizionale struttura della famiglia va sempre più mutando, il diritto successorio, regolamentando le modalità e le forme per la trasmissione mortis causa dei patrimoni, riveste giocoforza un'importanza sempre maggiore. La Rivista Legale Il contratto successorio, un utile strumento per la pianificazione ereditaria La Rivista · Giugno 2024 22
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