la propria cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (o APR). La tematica riguarda indifferentemente i cittadini italiani e gli stranieri, con la sola differenza che i primi, cancellandosi dall'APR, verrebbero iscritti contestualmente all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (o AIRE). Tuttavia, purtroppo, l'importanza capitale di questo adempimento non è ben percepita. Nella pratica, accade quindi con grandissima frequenza di imbattersi in casi di persone trasferitesi dall'Italia all'estero da molti anni e che qui trascorrono effettivamente la loro esistenza ma che, a causa delle norme sopra richiamate, risultano ancora fiscalmente residenti in Italia. Nel caso degli expats in Svizzera, è evidente come le persone che si trovino in tale situazione risultino – a mente dei principi sopra richiamati - anche fiscalmente residenti nella Confederazione. Pertanto, ne deriverà una doppia residenza fiscale, con la conseguenza che questi soggetti saranno chiamati ad adempiere ai propri obblighi tributari (non solo in termini di pagamento delle imposte, ma anche di dichiarazione) in entrambi gli Stati, con conseguenze particolarmente gravose. Il rimedio, in caso di accertamento fiscale, sarà per il contribuente quello di invocare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta da Italia e Svizzera nel 1976 (di seguito, CDI) le cui norme, essendo di fonte internazionale, prevalgono su quelle di diritto interno. La CDI contiene – secondo il Modello OCSE – una norma mirante appunto a risolvere i conflitti di doppia residenza fiscale, facendone "prevalere" solo una, sulla base della ricorrenza, in uno o nell'altro Stato, di taluni criteri di collegamento. Si tratta, come noto, delle c.d. tie breaker rules (cfr. art. 4 par. 2 CDI), che prendono in considerazione, in ordine gerarchico, il criterio dell'abini, ossia appunto trattati internazionali che impegnano bilateralmente i due Stati contraenti. Le norme attualmente in vigore Come già ricordato in passato su queste pagine3, secondo il diritto tributario italiano, dalla residenza fiscale in Italia di un certo soggetto deriva il suo assoggettamento a tassazione su base mondiale, ossia per tutti i redditi ovunque percepiti (i.e. sia in Italia, sia all'estero). In particolare, secondo le norme attualmente in vigore4 sono fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia, per più di 183 giorni all'anno) sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente in Italia oppure hanno in Italia il proprio domicilio o la propria residenza ai sensi del Codice Civile italiano. Le tre condizioni sopra indicate (iscrizione anagrafica, domicilio o residenza) sono tra loro alternative. È, pertanto, sufficiente che anche una sola di esse risulti verificata perché la persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e ivi sia, dunque, chiamata ad obbligo contributivo illimitato, cioè su tutti i redditi ovunque prodotti. Ciò premesso per quanto concerne l'Italia, bisogna invece notare che nel diritto fiscale elvetico5 l'assoggettamento illimitato (c.d. appartenenza personale) consegue alla circostanza per cui la persona fisica abbia, in Svizzera o rispettivamente in un certo Cantone, il "domicilio fiscale" o la "dimora fiscale". Una persona si considera avere il domicilio fiscale in Svizzera (ovvero nel Cantone) quando, tra l'altro, vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Diversamente, la dimora fiscale è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili per almeno 30 giorni, se esercita un'attività lucrativa, oppure per almeno 90 giorni, se invece non esercita un'attività lucrativa. Iscrizione anagrafica e rischi di doppia residenza fiscale Da questa breve panoramica, emerge con nettezza il rischio incombente sul soggetto che, lasciando l'Italia per trasferirsi all'estero, ometta o ritardi Il governo italiano, su delega del parlamento7, ha infatti intrapreso un complesso cammino Iirante alla riforma del sistema tributario La Rivista · Dicembre 2023 23
RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ1NjI=