La Rivista

Residenza fiscale ed iscrizione anagrafica norme vigenti e prospettive di riforma, nello specifico dei rapporti Italia-Svizzera di Niccolò Figundio Quest'anno, l'attenzione è tuttavia polarizzata dal dibattito circa l'attuazione della riforma fiscale. Come noto, il governo italiano, su delega del parlamento1, ha infatti intrapreso un complesso cammino mirante alla riforma del sistema tributario. Nella miriade di disposizioni allo studio, ve ne sono numerose che attengono profili di fiscalità internazionale2 e, tra queste, alcune di particolare interesse per la comunità degli expats italiani. Il riferimento è, tra le altre, alle norme relative alla residenza fiscale delle persone fisiche: pur nella perdurante incertezza circa il testo che entrerà in vigore al termine del cammino parlamentare, la via indicata dal governo italiano appare netta e dunque pare utile dedicare una breve disamina a queste disposizioni, con uno sguardo alla prospettiva specifica dei rapporti italo-svizzeri. La residenza fiscale delle persone fisiche in generale In genere, negli ordinamenti tributari, l'assoggettamento a tassazione delle persone fisiche si fonda sul concetto di residenza fiscale. La localizzazione della residenza fiscale di un certo soggetto, in un certo stato o territorio, viene poi desunto dalla presenza, in quello stesso stato o territorio, di taluni elementi, definibili quali "criteri di collegamento soggettivi": tra questi, ad esempio, la presenza fisica, il domicilio o la dimora abituale. Ciò detto, va notato che ciascun sistema fiscale nazionale declina il concetto di residenza fiscale in modalità differenti, scegliendo i criteri di collegamento più affini alla propria tradizione giuridica e, generalmente, più idonei ad assicurare il maggior gettito fiscale. È di tutta evidenza che questa impostazione può essere foriera di notevoli problemi in capo al singolo contribuente, nella misura in cui questi si possa trovare – per le circostanze concrete della propria vita – a integrare i criteri di collegamento soggettivi di due (o più, in ipotesi) Stati e, dunque, a ricadere contemporaneamente nella nozione di "residente fiscale" prevista da due (o più) diversi ordinamenti tributari: situazione dalla quale tipicamente potrà derivare il rischio di una doppia (o multipla) imposizione. Poiché siffatte situazioni sono, evidentemente, di intralcio ai liberi commerci e alla circolazione delle persone, gli Stati, da tempi ormai risalenti, si sono impegnati a contrastarle, cercando di risolvere questi conflitti tra potestà impositive sovrane, regolando peraltro le ipotesi di doppia residenza fiscale: lo strumento, come noto, è quello delle convenzioni contro le doppie imposizioIn Italia, le ultime settimane dell'anno segnano tradizionalmente l'intensificarsi delle discussioni parlamentari sulla "legge di bilancio". La Rivista Legale La Rivista · Dicembre 2023 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ1NjI=