La Rivista

Art. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte. Art. 7. - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva. Art. 8. - L’insegnamento è libero. Art. 9. - Il segreto delle lettere è inviolabile. Art. 15. - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario. Art. 17. - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile. Art. 16. - L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo. Art. 49. - I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato. «Soprattutto per i principi fondamentali e per gli articoli sui diritti e doveri» quella era, come afferma Giorgio Candeloro ( Storia dell’Italia moderna, Milano, III, pp. 456-458), la Costituzione «più avanzata in senso democratico di tutte le costituzioni italiane del Risorgimento». Per i suoi «principi di carattere generale formulati» in solo 69 articoli «con semplicità e chiarezza», sarebbe stata, «almeno nelle sue linee essenziali», valida anche per il secolo successivo (Mauro Ferri: Sulla Costituzione romana del 1849). Dallo Statuto Albertino allo stato totalitario Di tutte le Costituzioni risorgimentali solo lo Statuto albertino, varato il 4 marzo 1848, così chiamato dal nome del suo promulgatore, Carlo Alberto di Savoia, fu attuato prima nel Regno di Sardegna e, dopo l’Unità, progressivamente in tutto il Regno d’Italia. L’ Albertino, essendo il frutto di un compromesso tra monarchia e borghesia piemontese, era caratterizzato da norme che condizionavano l’esercizio del diritto di voto al censo. Esso limitava quindi, in pratica, i diritti di libertà a quelli di specifico interesse dei ceti possidenti, garantendo l’inviolabilità della proprietà privata e dando garanzia al debito pubblico, che allora rappresentava la principale forma di risparmio del ceto medio, che investiva il denaro prestandolo allo Stato ad interessi elevati. Dopo la premessa, [Noi] Carlo Alberto, per la grazia di Dio Re di Sardegna... abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, lo Statuto Albertino, tra l’altro, stabiliva: Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati. Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile. Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato… Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato... Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità. Art. 68, - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce. Con l’espandersi dell’economia capitalistica ed il diffondersi di nuovi vaLa prima pagina del Corriere della Sera che annuncia la vittoria delle Repubblica sulla Monarchia nel referendum del 2 giugno 1946. La maggioranza scelse la Repubblica con 12.717.923 voti contro i 10.719.284 di voti dati alla Monarchia La Rivista · Settembre 2023 44

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