La Rivista

dal fornitore estero, ma ciò derivi invece dalla “sollecitazione” del cliente italiano stesso. Tale possibilità, già ammessa nel passato dalla prassi, è oggi prevista anche espressamente dalla stessa MiFID, che la qualifica quale “prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente” (cfr. art. 42 MiFID). 4. I limiti della reverse solicitation In questa prospettiva, dovrà essere il cliente italiano a recarsi, di propria esclusiva iniziativa, presso la sede della banca svizzera oppure a rivolgersi a quest’ultima direttamente dall’Italia. Al riguardo, deve anche menzionarsi la posizione espressa dalla CONSOB circa i criteri per stabilire se un soggetto estero presti i propri servizi in Italia: in proposito, non rileva il luogo di svolgimento dei servizi stessi, ma quello in cui il prestatore stia perseguendo i propri “obiettivi”, con qualsiasi mezzo. Prospettiva, nell’attuale contesto, particolarmente rischiosa per l’istituto estero specialmente rispetto all’utilizzo di strumenti informatici. La fattispecie della reverse inquiry, in generale, è dunque connotata da numerose restrizioni che finiscono per relegarla a una posizione residuale e limitata a fattispecie estremamente marginali. In sostanza, nonostante tale possibilità offerta dal diritto comunitario e da quello interno italiano, l’operatività degli istituti svizzeri nei confronti della clientela privata italiana risulta in concreto fortemente compromessa. Questo quadro, rispetto alla specializzazione degli operatori finanziari svizzeri nella gestione dei patrimoni privati e del wealth management in generale, rende l’attuale situazione assai penalizzante per la piazza finanziaria elvetica e, d’altro canto, dimostra in maniera evidente la perdurante mancata implementazione della roadmap di cui si parlava supra rispetto al tema dei servizi finanziari transfrontalieri. 5. L‘accordo del 16 agosto 2023 Come si accennava in apertura, lo scorso 16 agosto la FINMA ha sottoscritto un “Memorandum of Understanding” (MoU) con la sua omologa italiana, la CONSOB, e con la Banca d’Italia. Tale accordo, secondo quanto sinora diffuso dalle stesse autorità coinvolte, instaura La Rivista · Settembre 2023 24

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