La Rivista

di considerarne la qualificazione di entità fiscalmente trasparente, ovvero opaca, operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di localizzazione. Presupposti IVA più aderenti alla normativa dell’Unione europea L’articolo 7 riguarda la revisione dell’IVA: di prevede la ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea; la revisione della disciplina delle operazioni esenti; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la riduzione dell’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA; e la razionalizzazione della disciplina IVA degli enti del Terzo settore. In base all’articolo 9, il Governo, nell’esercizio della delega, potrà adottare uno o più decreti legislativi che mirano, tra l’altro, a regolare i redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; rivedere il regime delle società non operative; razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d’impresa, semplificando la disciplina del codice civile in materia di bilancio; introdurre la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale; revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Nell’elenco anche misure atte a “favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati” e “favorire la nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Questa riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. Per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’imposta sui redditi, il Governo nell’esercizio della delega è tenuto a prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime assunzioni. Lo stesso articolo prevede anche la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili; la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie; il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale; la sistematizzazione e la razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, specie con riferimento alle holding; l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di Terzo Settore; e, infine, la razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, allo scopo La Rivista · Settembre 2023 19

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