La Rivista

natezza, negli anni seguenti l’autorità fiscale italiana intervenne tuttavia più volte affermando, in diversi do- cumenti di prassi, che l’imposizione agevolata al 5% fosse applicabile solamente in caso di accredito delle rendite (del primo e del secondo pi- lastro) su conti correnti detenuti dal percettore presso intermediari italia- ni e non anche su conti detenuti in Svizzera. In quest’ultimo caso, sareb- bero invece state applicabili le regole ordinarie previste dal TUIR. Da questa rigidità interpretativa è de- rivato – com’era immaginabile – un notevole contenzioso tributario tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate. La Legge di bilancio per il 2023 Prendendo atto della situazione, il legislatore italiano, con l’ultima legge di bilancio approvata per il 2023, è opportunamente intervenuto in materia, modificando la disciplina del 1991. Secondo le nuove norme, le somme “ ovunque corrisposte ” da parte dell’A- VS svizzera e da parte della gestio- ne della previdenza professionale (LPP) svizzera, comprese anche le prestazioni erogate in caso di pre- pensionamento, percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia senza l’intervento di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento. In sostanza, grazie alle nuove norme è stato uniformato il regime fiscale sia nel caso di accredito dei redditi da pensione su rapporti bancari italiani che in caso di accredito direttamente all’estero (indipendentemente se in Svizzera o altrove). Inoltre, la novella legislativa chiarisce espressamente che tale regime fiscale agevolato ri- sulta applicabile non solo alle rendite, come secondo la disciplina previgen- te, bensì in generale alle somme “ ero- gate in qualunque forma e a qualsiasi titolo ”: una definizione assai ampia, che ricomprende anche le liquidazio- ni in capitale. In ultimo, bisogna dare conto del fatto che il legislatore italiano ha previsto anche un regime transitorio per lo smaltimento del contenzioso tributario in essere, prevedendo, da un lato, che le nuove norme si ap- plichino retroattivamente a partire dal 30 settembre 2015; dall’altro, però, sancendo anche che non debba procedersi al rimborso di quanto già versato a titolo definitivo da parte dei contribuenti. In sostanza, qualora un contribuente avesse versato un’im- posta superiore (al 5 per cento) per prestazioni incassate in periodi d’im- posta precedenti al 2022, si vedrebbe negato il rimborso di tale eccedenza. Data la complessità interpretativa di tale ultima disposizione, è auspicabi- le che l’autorità fiscale italiana inter- venga con chiarimenti sul punto. 1 Art. 76, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 2 Art. 2, comma 2, lettera b), D.L. 30 settembre 2015, n. 153 (come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187). 3 Art. 55-quinquies, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50. 4 L. 29 dicembre 2022, n. 197, commi 77 e 78. 5 Nuovo comma 1-ter dell’art. 76, L. 30 dicembre 1991, n. 413. La Rivista Legale La Rivista · Marzo 2023 23

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