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frontaliere o di residente in tale Stato. Specularmente, un soggetto fiscal- mente residente in Svizzera, percet- tore di redditi da pensione (privata) di fonte italiana (erogati sia da enti previdenziali pubblici, come l’INPS, che da enti previdenziali privati, come le casse professionali) sarà tas- sato su tali redditi esclusivamente in Svizzera. Così tratteggiato l’assai lineare regi- me tributario previsto dalla Conven- zione, le effettive modalità di tassa- zione dei redditi di pensione devono essere valutate alla luce del diritto fiscale dello stato cui spetta la potestà impositiva. Il regime fiscale di diritto interno italiano e la novella del 1991 Ponendoci, in questa sede, nella prospettiva di un soggetto percettore residente fiscalmente in Italia, va no- tato come la tassazione della pensio- ne di fonte svizzera sia, conseguen- temente, regolata dal diritto italiano. Nella sistematica dell’ordinamento tributario italiano, le pensioni di ogni genere sono qualificate in generale come redditi di lavoro dipendente, il cui trattamento fiscale è dettato dagli artt. 49 e 50 del Testo Unico delle Im- poste sui Redditi (di seguito, “TUIR”). In genere, i redditi di lavoro dipen- dente sono assoggettati, in Italia, ad imposizione ordinaria secondo le aliquote progressive previste ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Per- sone Fisiche (IRPEF). Nel caso delle pensioni di fonte svizzera, a questo regime generale fu introdotta una rilevante deroga nel 1991 quando fu previsto che le rendite corrisposte in Italia da parte dell’AVS svizzera fos- sero invece tassate nella misura pari al 5 per cento del loro ammontare. Tale imposta avrebbe dovuto essere applicata, sotto forma di ritenuta, dagli “ istituti italiani, quali sostituti d’imposta ” per il cui tramite l’AVS svizzera avesse erogato tali rendite ai beneficiari residenti in Italia. In tal modo, i percettori sarebbero anche stati esonerati dall’indicazione della rendita nella propria dichiarazione dei redditi. La stagione delle “voluntary disclosure” e la confusione nor- mativa La norma citata, in effetti, limi- tava tale regime fiscale di favore alle sole rendite afferenti al c.d. “primo pilastro” svizzero, subordinandone altresì l’applicazione all’accredito di tali rendite presso istituti finanziari italiani, che potessero quindi fungere da sostituti d’imposta. Alla rigidità di tali condizioni si pose, parzialmente, rimedio durante la stagione delle “vo- luntary disclosure”, ossia delle pro- cedure di collaborazione volontaria finalizzate all’emersione dei capitali illecitamente detenuti all’estero da residenti fiscali italiani. In tali circostanze, nel 2015 le menzionate modalità speciali di tassazione furono, anzitutto, con- siderate applicabili anche nel caso di accredito diretto dei trattamenti pensionistici su rapporti bancari de- tenuti dal percipiente direttamente in Svizzera, senza l’intervento di alcun “intermediario italiano”, mediante autoliquidazione del tributo nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, tale regime fiscale di favore fu esteso an- che a tutte le prestazioni erogate dal- la previdenza professionale svizzera, ossia dal c.d. “secondo pilastro” (LPP), condizionatamente – però – all’ade- sione del contribuente alle procedure di collaborazione volontaria. Terminata la stagione delle “volun- tary disclosure”, nel 2017 il legislatore italiano intervenne nuovamente, sancendo in maniera espressa l’ap- plicabilità del regime fiscale speciale a tutte le somme (ossia, rendite e/o liquidazioni in capitale) erogate dal “secondo pilastro” svizzero, indipen- dentemente dall’adesione a procedu- re di collaborazione volontaria. Tutta- via, veniva mantenuto il riferimento all’incasso tramite “intermediari finanziari italiani”. Da tale momento, si determinò una notevole confusione tra i contribuenti italiani, che in parte proseguirono a liquidare l’imposta sostitutiva del 5 per cento nella propria dichiarazione dei redditi, pur incassando le rendite pensionistiche direttamente su pro- pri conti bancari in Svizzera. In una tale situazione di indetermi- La Rivista · Marzo 2023 22

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