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La Rivista Legale La tassazione in Italia dei redditi previdenziali di fonte svizzera di Niccolò Figundio A l riguardo, la Legge di bi- lancio per il 2023, appro- vata dal governo italiano il 29 dicembre scorso, ha introdotto importanti novità relati- vamente al regime fiscale applicabile in Italia ai redditi derivanti da trat- tamenti pensionistici erogati dalle casse pensioni svizzere a soggetti fiscalmente residenti nella Penisola. Nel presente articolo si darà quindi conto delle ultime novità legislative, cogliendo l’occasione per una bre- ve disamina del regime impositivo previsto a livello convenzionale per la tassazione dei redditi da pensione cross border tra Svizzera e Italia. Il regime fiscale convenzionale La percezione di redditi di natura previdenziale provenienti da uno sta- to diverso da quello in cui è localiz- zata la residenza fiscale del soggetto percettore costituisce una fattispecie dalla quale può tipicamente derivare il rischio di una doppia imposizione internazionale. Nello specifico dei rapporti tra Sviz- zera e Italia, il conflitto tra le rispet- tive potestà impositive è risolto dalle norme previste dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati nel 1976 (di seguito, “Convenzione”). In particola- re, l’art. 18 della Convenzione prevede che le pensioni e le altre remune- razioni analoghe siano imponibili “soltanto” nello stato di residenza del percettore. Tale formulazione della norma implica, dunque, la tassazione esclusiva di tale tipologia di redditi nello stato della residenza del lavo- ratore pensionato, escludendo ogni imposizione nello stato della fonte, da cui cioè proviene la pensione. Va notato, tuttavia, che a tale tratta- mento fiscale sfuggono le pensioni derivanti da cessati impieghi di na- tura pubblicistica (es., ex dipendenti della pubblica amministrazione) le quali, secondo l’art. 19 della Conven- zione, sono invece tassabili unica- mente nello stato della fonte. Tornando alle pensioni aventi na- tura privatistica (art. 18), dal regime tributario descritto consegue che un soggetto, fiscalmente residente in Italia, beneficiario di una pensione di fonte svizzera, sia tassato solamente in Italia. A tal riguardo, va notato che il regime in parola risulta applicabile indipen- dentemente dal fatto che la pensione derivi da un cessato impiego prestato in Svizzera in qualità di lavoratore Nella prospettiva della mobilità transfrontaliera delle persone tra Svizzera e Italia, un tema di particolare interesse è costituito dalla fiscalità delle pensioni maturate nei due Paesi e percepite da soggetti residenti in uno stato diverso da quello da cui proviene il trattamento pensionistico. La Rivista · Marzo 2023 21

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