La Rivista
italiani, che si fossero trasferiti nei Paesi inclusi in tale elenco. Da ciò deriva dunque la già menzionata inversione dell’onere della prova in tema di dimostrazione della residen- za fiscale estera, con la conseguenza di aggravare notevolmente la posi- zione del cittadino italiano trasferito in Svizzera rispetto a quella di un connazionale emigrato in uno Stato non incluso nella detta black list. Benché, tuttavia, la black list del 1999 fosse stata adottata specifi- camente per determinare l’ambito applicativo della presunzione di residenza fiscale in Italia, successive modifiche legislative ne ampliarono ulteriormente gli effetti. In particolare, l’inclusione nelle liste nere di cui sopra (ed anche in una sola di esse) determina, in forza di norme 2 approvate nel 2009 in tempi di “Scudo fiscale”, ulteriori effetti negativi. Si tratta, in primo luogo, del raddoppio dei termini di accertamento (ossia, della cornice temporale entro la quale l’ammini- strazione finanziaria può esplicare la propria azione di controllo). An- cora, del raddoppio delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi relativi alla dichiarazione in Italia delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (c.d. “monitoraggio fiscale”). Ed infine, dell’applicazione di un’ulteriore pre- sunzione legale, tale per cui le attivi- tà detenute in Stati o territori “black list” si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In sostanza, in caso di accertamento, l’intero ammontare – ad esempio – dei fon- di depositati su un conto corrente detenuto in Svizzera potrebbe essere considerato (nell’eventuale impos- sibilità di fornire prova contraria di tale circostanza) quale “reddito” non dichiarato in Italia, e quindi as- soggettato a tassazione con l’appli- cazione di aliquote progressive che arrivano al 43%. È dunque del tutto evidente che la perdurante inclusione nella black list del 1999 rappresenta per la Sviz- zera uno svantaggio concorrenziale, costituendo non solo una “spada di Damocle” per il cittadino italiano che vi si voglia trasferire, ma anche un rischio latente per tutti i contri- buenti italiani – cittadini o meno – che intrattengano rapporti d’affari con la Confederazione. 4. L‘impegno politico e la sua implementazione Così tratteggiate la genesi storica e le conseguenze del sistema delle “ lack list ” va notato come l’imple- mentazione della dichiarazione po- litica del 20 aprile scorso, ricordata in apertura, avverrà in forza di una norma inserita nella legge di ratifica del nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri del 23 dicembre 2020: la Svizzera sarà quindi stralciata dalla black list del 1999 in base a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge di ratifica. Al momento, l’iter legislativo è an- cora in corso, dovendo tale legge di ratifica essere ancora promulgata dal Presidente della Repubblica ita- liana e poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale*. In ogni caso, il legislatore italiano ha, in tale contesto, voluto sottolineare che l’esclusione della Confederazione dalla black list avrà effetto solo a partire dal periodo d’imposta 2024 sia dal punto di vista sostanziale, che da quello delle atti- vità di accertamento già in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate. *** In conclusione, è evidente come l’e- sclusione della Svizzera dalla black list del 1999 debba essere salutata con particolare favore, cogliendone gli effetti positivi – oltre che per la mobilità internazionale – anche, indirettamente, per il rilancio della piazza finanziaria elvetica nei con- fronti della clientela italiana. * Il presente contributo si riferisce allo stato al 15 giugno 2023. 1 Co. 2bis dell’art. 2 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR). La disposizione, poi più volte modificata, fu introdotta dall’art. 10, co. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1999. 2 Art. 12 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009. La Rivista Legale La Rivista · Giugno 2023 23
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