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La Rivista Legale Il lungo cammino per l’uscita della Svizzera dalle “black list” fiscali italiane di Niccolò Figundio I n questo contributo, ci concen- treremo sul secondo tema che, lungi dal costituire una mera technicality fiscale, ha invece un deciso impatto sulle relazioni tra i due Stati e d’altro canto condiziona non poco la mobilità transfrontalie- ra delle persone fisiche a cavallo del confine italo-svizzero. 1. La residenza fiscale in Italia e la norma antiabuso del 1998 Come noto, secondo l’ordinamento tributario italiano, la tassazione delle persone fisiche è imperniata sul concetto di residenza fiscale. In particolare, il soggetto fiscalmente residente in Italia è soggetto a tas- sazione su base mondiale, ossia su tutti i redditi ovunque percepiti (c.d. worldwide taxation ). Orbene, la re- sidenza fiscale delle persone fisiche deriva dalla sussistenza, per la mag- gior parte del periodo d’imposta (i.e., per più di 183 giorni l’anno), di taluni requisiti: ossia, dal punto di vista formale, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia; dal punto di vista sostanziale, la lo- calizzazione in Italia del domicilio o della residenza. Secondo gli ordinari principi del diritto tributario, in caso di contestazione circa la collocazio- ne della residenza fiscale di una per- sona fisica, l’onere della prova grava l’amministrazione finanziaria. Deve, cioè, essere l’Agenzia delle Entrate a provare che la residenza fiscale di un certo contribuente sia collocata – anziché all’estero, come dichiarato dal contribuente – in Italia. Questa regola subisce, tuttavia, una rilevante eccezione, figlia di un particolare momento storico: alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, la situazione internazionale vedeva il gettito dei Paesi sviluppati messo a rischio da una forte con- correnza fiscale operata da giurisdi- zioni, più o meno esotiche, che – in mancanza di strumenti di controllo, quali lo scambio internazionale di informazioni fiscali – inducevano numerosi contribuenti a trasferirvi, più o meno fittiziamente, la loro resi- denza fiscale, allo scopo di sfuggire alle pretese tributarie degli Stati di provenienza. Lo scorso 20 aprile 2023, la consigliera federale Karin Keller Sutter, capo del dipartimento federale delle finanze, e il ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti hanno firmato una dichiarazione congiunta di portata, per così dire, storica. Tale documento verte su due temi fondamentali: da una parte, la disciplina fiscale del telelavoro transfrontaliero tra Svizzera e Italia; dall’altra, lo stralcio della Svizzera dall’ultima delle c.d. black list fiscali italiane nella quale essa è inclusa. La Rivista · Giugno 2023 21

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