La Rivista
Tra le notizie più rilevanti in ambito europeo alla vigilia di questa estate vi è l’approvazione a maggio- ranza qualificata da par- te del Consiglio europeo per gli Affari interni di un orientamento generale sui regolamenti relativi alle procedure di asilo e alle migrazioni, su cui si discute da tempo. Temi complessi, accordi in salita di Viviana Pansa europeo, di 30 mila persone. Tale ca- pacità viene stabilita anche tenendo conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e dei respin- gimenti avvenuti nell’arco di tre anni. Solidarietà “obbligatoria” ma… à la carte Il regolamento sulla gestione dell’asilo e delle migrazioni dovrebbe sostituire quello di Dublino, attual- mente in vigore. L’obiettivo è quello di razionalizzare le norme e abbreviare i termini per la presa in carico delle domande. Viene anche previsto un nuovo meccanismo di solidarietà, de- finita “obbligatoria”, ma che viene co- niugata con la possibilità per gli Stati di scegliere sotto quali forme eserci- tare il proprio contributo: la ricolloca- zione dei migranti, contributi finan- ziari o misure di solidarietà alterna- tive, come l’invio di personale o altre misure che favoriscano lo sviluppo di capacità. Viene fissato in 30 mila il numero minimo di ricollocamenti dei migranti tra gli Stati membri – la quota per Stati verrà definita in base a popolazione e prodotto interno lor- do - mentre il contributo finanziario minimo per ricollocazione è fissato a 20 mila euro. In questo modo, i Paesi potranno decidere di non accogliere un migrante, ma dovranno versare il contributo in un fondo che finanzierà azioni in Paesi terzi. I rimpatri inol- S tabilita una capacità adeguata di accoglienza L’intesa, raggiunta l’8 giugno scorso a Lussemburgo, riguar- da nello specifico due Regolamenti del nuovo Patto su migrazione e asilo, che risale al 23 settembre 2020 e consiste in una serie di proposte per riformare le norme europee su questa delicata materia. Per quanto riguarda l’asilo, il rego- lamento stabilisce una procedura comune per tutti gli Stati membri che ricevono una richiesta di protezione internazionale. Vengono inoltre in- trodotte delle procedure obbligatorie che possano consentire di valutare alle frontiere esterne dell’Unione se le richieste sono infondate o non ammissibili; in attesa di risposta le persone non saranno autorizzate a entrare nel territorio dello Stato membro. Tale procedura dovrebbe applicarsi quando un richiedente asi- lo presenta la sua domanda a seguito di un fermo per attraversamento ille- gale della frontiera e a seguito dello sbarco dopo un’operazione di soccor- so in mare. Si stabilisce inoltre che la durata totale della procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera non dovreb- be essere superiore a 6 mesi. Gli Stati dell’Unione devono inoltre stabilire una capacità adeguata di accoglienza per un totale, a livello La Rivista Europee La Rivista · Giugno 2023 15
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