La Rivista

che entreranno nel mercato del la- voro dopo l’entrata in vigore dell’Ac- cordo del 2020. I “vecchi” (o “attuali”) frontalieri sono invece coloro che risultano già professionalmente at- tivi in Grigioni, Ticino e Vallese alla stessa data, oppure che lo sono stati tra il 21 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo. Per questi ultimi soggetti, rimarrà quindi applicabile il vecchio regime – di imposizione esclusiva in Sviz- zera – previsto dall’Accordo del 1974. Quanto ai ristorni ai Comuni italiani di frontiera, i Cantoni Grigioni, Tici- no e Vallese continueranno a versar- li (nella misura del 40% dell’imposta trattenuta) sino al 31 dicembre 2033 (relativamente alle imposte preleva- te sui redditi dei “vecchi frontalieri”), dopodiché tali versamenti cesseran- no definitivamente. In considerazione del fatto che il discrimine tra i due trattamenti impositivi – per i “nuovi” e “vecchi” frontalieri – è dato sostanzialmen- te dalla data di entrata in vigore dell’Accordo del 2020, sarà necessa- rio seguire con estrema attenzione l’andamento dei lavori parlamentari in Italia relativi alla sua ratifica. Nel momento in cui si scrive questo articolo, non è possibile prevedere con precisione quando ciò avverrà, benché si debba dar conto dell’impe- gno del Governo italiano al riguardo e dell’ottimismo espresso al riguardo dallo stesso Presidente della Repub- blica Sergio Mattarella. *** In conclusione, il nuovo Accordo del 2020 segna il superamento del vecchio regime fiscale che, dal 1974, regolava l’imposizione esclusiva in Svizzera del reddito di lavoro di- pendente dei frontalieri. Il regime previsto dal nuovo Accordo implica, indubbiamente, un aumento del ca- rico fiscale complessivo in capo al frontaliere, pur con la salvaguardia costituita dal regime transitorio di cui si è detto. Altrettanto indubbia- mente, incrementa il gettito per l’era- rio di entrambi gli Stati, con reciproca soddisfazione per le parti contraenti. L’auspicio, a questo punto, è che la positiva archiviazione del dossier sulla fiscalità dei frontalieri possa condurre alla soluzione di altri nodi problematici tra i due Paesi, quali l’espunzione della Confederazione dalle black list italiane e l’accesso al mercato italiano per gli istituti finanziari elvetici. * Il presente contributo si riferisce allo stato al 5 dicembre 2022. La Rivista Legale 1 La Rivista, gennaio-marzo 2022, pp. 21-23. 2 In proposito si veda, con riguardo al Canton Ticino, la Direttiva cantonale in ambito imposte alla fonte ; la lista dei comu- ni italiani di frontiera è disponibile su www.ti.ch/fonte . 3 Il riferimento è alla c.d. franchigia, attualmente pari a 7.500 euro, prevista dall’art. 1, c. 175, della L. 27.12.2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 690, della L. 23.12.2014, n. 190. Per le imposte (alla fonte) pagate in Svizzera, spetta poi il credito d’imposta secondo l’art. 165 del d.P.R. 917 del 1986 (TUIR). 4 In proposito, si osserva che il Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 2020 (par.2) prevede comunque che al lavoratore frontaliere sia consentito non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi profes- sionali, per un massimo di 45 giorni per anno civile. La Rivista · Dicembre 2022 23

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