La Rivista
“fascia di confine”. Si tratta, cioè, dei residenti nei comuni italiani situati entro 20km dalla frontiera con la Confederazione (c.d. “frontalieri fisca- li”). I soggetti che non rispettano tale requisito (c.d. “frontalieri non fiscali”) sono invece tassati anche in Italia. In concreto, i “frontalieri fiscali” sono assoggettati esclusivamente all’Imposta alla Fonte (IF) svizzera, dedotta dal datore di lavoro all’atto del pagamento del salario. Il reddito dei “frontalieri non fiscali 2 ”, invece, è assoggettato anche all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) in Italia, pur con alcuni correttivi tesi a mitigare la doppia imposizione 3 . Il regime previsto dal nuovo accordo del 23 dicembre 2020 Senza qui dilungarci sulle mo- tivazioni politiche che hanno con- dotto alla negoziazione del nuovo accordo italo-elvetico sulla fiscalità dei frontalieri, si dirà semplicemen- te che il mutato quadro economico e sociale degli ultimi decenni ha indotto le autorità dei due Stati a ripensare le modalità di tassazione dei frontalieri. Dal lato svizzero – ed in particolare nella prospettiva dei tre Cantoni interessati – allo scopo di combattere il c.d. dumping sala- riale e disincentivare taluni effetti distorsivi del frontalierato. Dal lato italiano, secondo evidenti consi- derazioni di incremento del gettito fiscale. Dopo un lungo e tortuoso percorso negoziale, si è così giunti – il 23 di- cembre 2020 – alla firma di un nuo- vo accordo tra i due Stati. L’Accordo del 2020 entrerà in vigore dopo la ra- tifica del medesimo da parte dei due parlamenti nazionali e sarà applica- to a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore. Mentre il Parlamento svizzero ha concluso la procedura di ratifica lo scorso 1° marzo 2022, sem- brava cogliersi una certa riluttanza, o quanto meno uno scarso entusia- smo, da parte italiana. Invece, forse complice il recente insediamento del nuovo esecutivo, il 24 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri italia- no ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accor- do del 2020. Diventa, dunque, impor- tante richiamare i punti salienti del nuovo regime fiscale. Anzitutto, l’Accordo del 2020 defini- sce espressamente l’”area di frontie- ra” e la nozione di “lavoratore fron- taliere” connotata, in particolare, dal requisito del rientro quotidiano del lavoratore al proprio domicilio (art. 2, cpv. 1 lett. b) iii 4 ). D’altro canto, la nuova nozione risulta estesa anche ai lavoratori domiciliati in Svizzera che prestino la propria attività in Italia. Il punto cruciale è, però, il regime impositivo: il reddito di lavoro di- pendente dei frontalieri sarà sog- getto – in maniera conforme all’art. 15 della Convenzione – a tassazione concorrente sia nello Stato di re- sidenza che in quello della fonte. Tuttavia, per mitigare l’incremento del carico fiscale, si prevede che lo Stato della fonte potrà tassare tali redditi nella misura massima dell’80% (ossia, il 20% sarà esente da imposizione nello Stato della fonte). In conseguenza di ciò, viene anche meno il meccanismo dei “ristorni” ai comuni di frontiera. La doppia imposizione derivante dal nuovo regime sarà corretta at- traverso gli ordinari metodi previsti dall’art. 24 della Convenzione: ossia, per l’Italia il riconoscimento del cre- dito d’imposta, mentre per la Sviz- zera l’esenzione del reddito di lavoro estero, pur nella misura di quattro quinti (art. 5 dell’Accordo 2020). Il „regime transitorio“ per gli attuali frontalieri Così tratteggiato il nuovo regi- me fiscale, bisogna dare conto di un’importante eccezione: l’Accordo del 2020 prevede, infatti, un “doppio binario”, distinguendo tra “nuovi” e “vecchi” frontalieri. Nella prima ca- tegoria saranno compresi i soggetti La Rivista · Dicembre 2022 22
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