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La Rivista Legale Nuovo accordo sui frontalieri: conto alla rovescia? di Niccolò Figundio Q uest’ultimo, concluso da Svizzera e Italia il 23 dicembre 2020, non era ancora stato ratificato dai due parlamenti nazionali e, d’altro canto, le fibrillazioni politiche italia- ne non ne facevano presagire un’en- trata in vigore in tempi rapidi. Contrariamente alle aspettative, nelle ultime settimane si sta invece assistendo a un’accelerazione del processo di ratifica che sembrereb- be preludere all’entrata in vigore dell’accordo con l’inizio del nuovo anno 2023. Sembra, quindi, opportu- no dedicare questo contributo ad un rapido confronto tra l’attuale regime fiscale per i frontalieri – pur destina- to a sopravvivere al nuovo accordo, come si dirà – e quello previsto dal nuovo accordo. L‘accordo sulla fiscalità dei frontalieri del 1974 Intendendosi il lavoratore fronta- liere – in termini atecnici – come il soggetto che presta un’attività lavo- rativa in uno Stato diverso da quello in cui è residente, si coglie immedia- tamente che il relativo regime fiscale coinvolge le potestà impositive di due diversi Paesi: quello della resi- denza del lavoratore e quello, appun- to, ove l’attività è prestata (c.d. stato della fonte ). Nello specifico dei rapporti tra Italia e Svizzera, il regime fiscale applica- bile ai lavoratori frontalieri è disci- plinato dall’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974 (di seguito, “Accordo del 1974”). Esso disciplina un tratta- mento tributario derogatorio rispetto a quello previsto in generale per i redditi di lavoro dipendente dalla Convenzione contro le doppie impo- sizioni tra Svizzera e Italia conclusa due anni dopo, nel 1976 (di seguito, “Convenzione”). Secondo l’Accordo del 1974 (art. 1) il reddito derivante da un’attività di lavoro dipendente prestata in Sviz- zera da un lavoratore frontaliere è soggetto ad imposizione esclusiva- mente in Svizzera. Determinante ai fini dell’applicazione di tale regime risulta, dunque, il luogo di svolgi- mento della prestazione lavorativa: nello specifico, bisogna notare che l’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo del 1974 risulta limitato ai soli Cantoni Grigioni, Ticino e Val- lese quali luoghi di svolgimento del- le prestazioni lavorative (cfr. art. 2 dell’Accordo del 1974). Riassumendo, il reddito di lavoro dipendente perce- pito da soggetti fiscalmente residenti in Italia e che prestano la loro attivi- tà lavorativa nei detti tre Cantoni è tassato unicamente in Svizzera. Poiché l’Accordo del 1974 prevede, unitamente a detto regime fiscale e in conseguenza di esso, anche un sistema di compensazione finan- ziaria a favore dei “comuni italiani di confine” (c.d. “ristorni”), tale trat- tamento fiscale è riservato solo ai soggetti residenti, in Italia, nella c.d. Nel marzo di quest’anno, su queste pagine 1 si era affrontato il tema dell’impatto della pandemia sul lavoro transfrontaliero tra Italia e Svizzera, accennando assai sommariamente al nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri. La Rivista · Dicembre 2022 21

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