La Rivista

per non pregiudicare l’attività d’in- dagine del MROS e delle autorità pe- nali, all’intermediario sarà comun- que vietato informare l’interessato, nonché terzi soggetti, dell’avvenuta comunicazione al MROS. La riforma della LRD Come si accennava in apertura, la LRD ha subito un recente inter- vento di riforma, di prossima entrata in vigore. Dopo varie revisioni avve- nute nel passato – specialmente per influsso delle raccomandazioni del GAFI - l’ultimo progetto di riforma della LRD ha preso avvio nel 2019, seguendo un percorso piuttosto tra- vagliato. In ultimo, nella seduta del 31 agosto scorso, il Consiglio federale ha stabilito l’entrata in vigore della LRD riveduta – nonché della revi- sionata Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – per il prossimo 1° gennaio 2023. Le linee fondamentali del progetto originario riguardavano l’estensione degli obblighi di diligenza nonché dell’ambito soggettivo della legge, prevedendo anche l’assoggettamen- to alla LRD di una nuova categoria di soggetti definiti consulenti , che avrebbe ricompreso anche avvocati e notai. Al termine del percorso parlamen- tare, può tracciarsi un sommario bilancio della progettata riforma e di quella che entrerà in vigore. Anzitutto, non è stata recepita l’in- clusione dei consulenti tra i soggetti della LRD e neppure l’abbassamento dei valori soglia per il commercio di metalli e pietre preziose. Importanti modifiche, invece, sono state approvate quanto alla verifi- ca dei documenti richiesti ai fini dell’adempimento degli obblighi di diligenza. In primo luogo, per l’accertamento dell’ADE si prevede espressamente – sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale fede- rale – che l’intermediario ne debba verificare l’identità, vagliando in modo critico i documenti ad esso presentati. Ulteriormente, la riforma prevede che l’intermediario debba procedere alla verifica periodica (e regolare) dell’attualità dei documen- ti, secondo una periodicità variabile e modulata sul livello di rischio della controparte. Quanto ai profili relativi all’operati- vità del MROS, la novella legislativa sopprime il vigente termine di venti giorni; ritenuto troppo restrittivo; l’intermediario potrà però interrom- pere una relazione che è stata ogget- to di una comunicazione se non ab- bia ricevuto dal MROS, entro quaran- ta giorni, la notifica della trasmissio- ne all’autorità penale. Fondamentale modifica, in ultimo, riguarda la pre- cisazione dei contorni dell’obbligo di comunicazione al MROS, attraverso la revisione dell’art. 9 LRD, circa la nozione di “sospetto fondato”. Alla luce della nuova disposizione, la fondatezza ricorre quando l’interme- diario sia in possesso di un “indizio concreto” o di “più elementi concreti” di sospetto riciclaggio e i chiarimen- ti ottenuti non consentano “di fugare tale sospetto”. La Rivista Legale In conclusione, si può affermare che la novella legislativa di prossima entrata in vigore – pur scaturendo anche dalle pressioni subite dalla Svizzera a livello internazionale, specie da parte del GAFI - si pone in diretta continuità con l’e- laborazione giurisprudenziale e dottrinale della vigente normativa nel conte- sto nazionale, codificando principi già acquisiti. La speranza è che la revisione in discorso costituisca un efficace sprone, per gli intermediari, a porre sempre maggiore attenzione ai propri obblighi antiriciclaggio. La Rivista · Settembre 2022 23

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