La Rivista

nutrire sospetti di riciclaggio. Di seguito si accennerà ad alcuni degli obblighi principali. Dal punto di vista degli obblighi generali, gli intermediari devono, anzitutto, procedere all’identifi- cazione della propria controparte contrattuale al momento dell’avvio di una relazione d’affari, utilizzando “la diligenza richiesta dalle circo- stanze” (cfr. art. 4 cpv. 1 LRD). Inoltre, l’intermediario deve identificare il soggetto “avente economicamente diritto” (ADE), ossia quello che dispo- ne del diritto economico sui valori patrimoniali. Ancora, l’intermediario deve identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari, modulando le proprie verifiche in base alle circo- stanze concrete e in particolare all’e- sistenza di elementi di sospetto. Vi sono, poi, specifici oneri docu- mentali aventi lo scopo di assicurare uno standard nella tenuta dei docu- menti relativi alle relazioni d’affari da parte dell’intermediario, sia dal punto di vista qualitativo che da quello temporale. Il contrasto al riciclaggio si realizza, inoltre, anche attraverso un’organiz- zazione adeguata da parte dell’in- termediario: in questo senso, la LRD prevede obblighi in punto di forma- zione del personale e di svolgimento di controlli interni. Qualora ricorrano elementi di dub- bio o di rischio, l’intermediario sarà poi sottoposto ad ulteriori obblighi, dovendo – ad esempio - procedere ad un nuovo accertamento dell’i- dentità della controparte o dell’a- vente diritto economico nonché a richiedere al cliente chiarimenti per accertare le circostanze e lo scopo di una determinata transazione, come anche della relazione d’affari nel suo complesso. Gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio Allorché ricorrano sospetti di riciclaggio, l’intermediario sarà te- nuto al rispetto di ulteriori obblighi (Sezione 2 della LRD), i quali costi- tuiscono il nucleo della normativa in discorso. Si tratta, in particolare, dell’obbligo di comunicazione, dell’obbligo di bloccare i valori patri- moniali e del divieto di informazione della controparte. Quanto all’obbligo di comunica- zione, esso deriva dall’esistenza di un “sospetto fondato” che i valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari: siano in relazione con un reato di partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica o siano in rapporto con un reato di riciclaggio di denaro; provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato; siano nella disponibilità di un’organizzazione criminale; servano al finanziamento del terrorismo. Ancora, tale obbligo sorge anche quando l’intermediario non abbia instaurato la relazione d’affari con la controparte a motivo di un sospetto di riciclaggio. In presenza di tali sospetti, l’inter- mediario dovrà richiedere chia- rimenti al cliente e poi valutare le informazioni ricevute. Qualora permangano ancora dubbi circa la fondatezza del sospetto, l’interme- diario potrà proseguire nella rela- zione d’affari, tenendola monitorata adeguatamente oppure interromper- la, mantenendo comunque traccia documentale della stessa. Se invece, valutati i chiarimenti ricevuti, i sospetti saranno confermati, l’inter- mediario sarà obbligato ad effettuare una comunicazione nei confronti dell’Ufficio di comunicazione in ma- teria di riciclaggio di denaro (MROS). Questa autorità, entro venti giorni, analizzerà la comunicazione deci- dendo poi per la sua archiviazione o per la trasmissione alle autorità penali. In quest’ultimo caso, l’intermediario finanziario dovrà procedere al bloc- co dei valori patrimoniali affidatigli. Per ragioni di cautela, nel caso, inve- ce, di sospetti legati al terrorismo, il blocco dovrà essere applicato nello stesso momento dell’invio della co- municazione al MROS. In generale, La Rivista · Settembre 2022 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ1NjI=