La Rivista
posto, in tutto il mondo, l’adozione di misure restrittive degli spostamenti. Era dunque inevitabile che tale situa- zione si riverberasse immediatamen- te sui soggetti che, per scopi profes- sionali, varcavano quotidianamente le frontiere nazionali: in primo luogo, appunto i lavoratori frontalieri. L’enorme danno patito dall’economia mondiale, tuttavia, si è potuto mitiga- re grazie allo sviluppo e alla diffusio- ne di forme di telelavoro, imperniate – anzitutto – sulla possibilità di svol- gere le proprie attività professionali da un luogo diverso da quello della sede aziendale, ed in particolare dallo stesso domicilio del lavoratore. In concreto, ciò ha comportato che le prestazioni lavorative fossero (e lo siano tuttora, in larga parte) svolte direttamente nello Stato di residenza dei dipendenti, ossia, nel caso ogget- to del presente contributo, in Italia. L’applicazione del regime ordinario di cui all’art. 15 della Convenzione (vedi supra , par. 2) avrebbe comportato una grande confusione nelle relazioni fiscali internazionali e specialmen- te un’estrema complicazione degli adempimenti dovuti dai lavoratori frontalieri. Per porre rimedio a tale situazione, il 18-19 giugno 2020 Italia e Sviz- zera hanno concluso un accordo amichevole (“Accordo del 2020”) per precisare che le prestazioni svolte in telelavoro in Italia da parte di lavo- ratori frontalieri dal 24 febbraio 2020 saranno considerate svolte in Svizze- ra, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione esclusiva in Svizzera previsto dall’Accordo del 1974. L’Accordo del 2020 è tacitamente rin- novabile, a partire dal 30 giugno 2020, di mese in mese e cesserà di essere applicabile l’ultimo giorno del mese in cui l’ultimo dei due Stati avrà “ po- sto fine alle misure sanitarie gover- native che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche ” (cfr. art. 3, cpv. 2). È anche previsto che “ Le autorità competenti si accorderanno preventivamente su tale data ” (ivi). Il superamento della pandemia e il nuovo accordo all’orizzonte Come accennato in premessa, la Svizzera ha già posto fine alle misure emergenziali connesse alla pande- mia e anche l’Italia, salvo ripensa- menti, archivierà lo “stato d’emergen- za” sanitario il 31 marzo 2022. Nel frattempo, nuove nubi si sono tuttavia addensate sull’Europa: il conflitto scatenatosi tra Russia e Ucraina ha indotto gli Stati ad adotta- re nuove misure speciali. In partico- lare, il governo italiano ha disposto 4 , sino al 31 dicembre 2022, un nuovo “stato d’emergenza” per far fronte alle gravi contingenze internazionali. Tuttavia, questi ultimi provvedimenti vanno tenuti distinti da quelli legati alla pandemia COVID-19 e pertanto non comportano effetti circa la rego- lamentazione della fattispecie qui in commento. Senza qui avventurarsi in improvvise previsioni, pare comunque che la situazione, quantomeno dal punto di vista sanitario, sia sulla via della nor- malizzazione. Sembra dunque prossi- ma ad avverarsi la condizione posta dall’Accordo del 2020 circa la cessa- zione del regime speciale per il tele- lavoro: a partire dalla sua decadenza, tornerà applicabile il regime ordina- rio previsto dall’Accordo del 1974 e dalla Convenzione (v. sopra par. 2). I datori di lavoro elvetici dovranno, dunque, attentamente monitorare la situazione per adempiere corretta- mente i propri obblighi e scongiurare conseguenze indesiderate quanto alla propria posizione fiscale. In ultimo, bisogna notare che sull’as- setto sinora illustrato incombe il nuo- vo accordo sulla tassazione dei fron- talieri concluso da Svizzera e Italia il 23 dicembre 2020. Tale accordo – at- tualmente in fase di ratifica - prevede il superamento del vecchio Accordo del 1974 e, in estrema sintesi, la tas- sazione concorrente in entrambi gli Stati del reddito di lavoro dipendente, pur con un regime speciale a salva- guardia degli attuali frontalieri. * Il presente contributo si riferisce allo stato al 10 marzo 2022. 1 Cfr. Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221. 2 In proposito si veda, con riguardo al Canton Ticino, la Direttiva cantonale in ambito imposte alla fonte; la lista dei comuni italiani di frontiera è disponibile su www. ti.ch/fonte . 3 Il riferimento è alla c.d. franchigia, attualmente pari a 7.500 euro, prevista dall’art. 1, c. 175, della L. 27.12.2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 690, della L. 23.12.2014, n. 190. 4 Cfr. Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16. La Rivista Legale La Rivista · Marzo 2022 23
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