La Rivista
italiani di confine del 3 ottobre 1974 (di seguito, “Accordo del 1974”). L’art. 1 dell’Accordo del 1974 prevede, infatti, la tassazione esclusiva in Svizzera del reddito derivante da un’attività di lavoro dipendente ivi prestata. Crite- rio determinante per l’applicazione di tale regime risulta, dunque, il luogo in cui l’attività lavorativa viene con- cretamente svolta. Inoltre, l’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo del 1974 risulta limitato ai soli Can- toni Ticino, Grigioni e Vallese, quali luoghi di svolgimento delle prestazio- ni lavorative (cfr. art. 2 dell’Accordo del 1974). Circa le modalità di imposizione previste dal diritto fiscale elvetico, in questa sede è sufficiente rilevare che il lavoratore frontaliere risulta, in Svizzera, assoggettato all’imposta alla fonte, trattenuta mensilmente dal datore di lavoro sul salario. Tale imposta, alla luce dell’Accordo del 1974, esaurisce la tassazione dovuta dal lavoratore. Va altresì notato che questo tratta- mento fiscale – assai favorevole – è riservato solo ai soggetti che rientra- no nella nozione dei c.d. “frontalieri fiscali”: ovvero i lavoratori che risie- dono nei comuni italiani posti entro 20km dalla frontiera con la Confe- derazione (c.d. “fascia di confine”). 2 I soggetti che non rispettano tale requisito sono, invece, assoggettati ad imposizione anche in Italia, pur con alcuni correttivi. 3 Il telelavoro nel quadro convenzionale italo-elvetico Da quanto sinora accennato circa il regime agevolativo previsto dall’Accordo del 1974, risulta evidente come ad esso sfuggano le remune- razioni relative ad attività di lavoro dipendente prestate nello stesso Stato di residenza del lavoratore ossia, nel caso in commento, in Italia. Ciò pur se il lavoratore sia alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in Svizzera: in tal caso non risulta infat- ti verificato il requisito relativo alla prestazione dell’attività nello Stato della fonte. Sommariamente, la conseguenza sarà che il salario del lavoratore ri- sulterà soggetto all’imposta alla fonte elvetica solo con riferimento ai giorni di lavoro eventualmente prestati in Svizzera; per quelli prestati in Italia, il dipendente sarà invece soggetto a tassazione ordinaria in tale Stato. Pertanto, un dipendente di un datore di lavoro svizzero che presti la pro- pria attività lavorativa permanente- mente ed esclusivamente in telela- voro dall’Italia sarà assoggettato ad imposizione esclusiva in Italia (cfr. art. 15 della Convenzione). Non si può fare a meno di notare, a tal riguardo, che una simile situa- zione andrebbe anche attentamente considerata alla luce delle disposi- zioni della Convenzione (cfr. art. 7) relative alle modalità di tassazione degli utili d’impresa: si dovrebbe in- fatti valutare (alla luce della prassi fiscale dei due Stati coinvolti, nonché delle linee guida internazionali) se la presenza del lavoratore in Italia risulti qualificabile come una “stabile organizzazione” dell’impresa elvetica datrice di lavoro (cfr. art. 5 Conven- zione). In caso affermativo, ne derive- rebbe l’attrazione (ancorché parziale) dell’utile dell’impresa elvetica in Ita- lia, ove dovrebbe essere assoggettato ad imposizione. Senza qui dilungarci, in tutti i casi in cui vi siano dipendenti in telelavoro transfrontaliero sarà dunque oppor- tuno, per il datore di lavoro, valutarne attentamente la funzione, le modalità operative e ogni aspetto utile a scon- giurare tale eventualità. L’accordo emergenziale del giugno 2020 Questo quadro normativo ha su- bito, in modo dirompente, gli effetti della pandemia COVID-19 che ha im- La Rivista · Marzo 2022 22
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