La Rivista

za del privato rispetto all’operatore professionale. 2. La nozione di consumatore Premesso quanto sopra circa le disposizioni di tutela previste dalla CLug, si evince come risulti cruciale la definizione della nozione di con- sumatore. Dal punto di vista elvetico, la que- stione è resa più complessa dall’as- senza, nel nostro ordinamento, di un’univoca nozione di consumatore. Similmente, tale soggetto non è definito neppure dalla stessa CLug. La Convenzione, infatti, ne contiene una definizione meramente funzio- nale: contratto concluso dal consu- matore è quello avente uno scopo “ che possa essere considerato estra- neo alla sua attività professionale ” (cfr. art. 15 CLug). Tuttavia, ai fini dell’interpretazione uniforme della CLug, nella sua ap- plicazione e interpretazione i giudici nazionali devono tenere in consi- derazione i principi definiti dalla giurisprudenza degli Stati aderenti nonché dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGUE). A tal riguardo, va infatti notato che le norme in commento (artt. 15-17 CLug) sono di tenore identico a quel- le dei primi paragrafi degli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdi- zionale, il riconoscimento e l’esecu- zione delle decisioni in materia civi- le e commerciale (regolamento Bru- xelles I , nel testo precedente alla sua rifusione nel Regolamento 1215/12). Conseguentemente, viene in rilievo il principio generale (cfr. par. 1, art. 1 del Protocollo n. 2 allegato alla CLug) secondo il quale, nell’applicare e interpretare le disposizioni della Convenzione, “ i giudici tengono de- bitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla Conven- zione e della Corte di giustizia delle Comunità Europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Luga- no del 1988 o degli atti normativi […]” quali, appunto, il citato Regolamento (CE) n. 44/2001. Nel contesto dei rapporti tra Svizze- ra e Italia, viene dunque in particola- re in rilievo la giurisprudenza delle rispettive autorità giurisdizionali di ultima istanza: ossia, da un lato, il Tribunale federale svizzero e, dall’al- tro, la Corte di Cassazione italiana. 3. I contratti relativi a servizi finanziari Tali due supreme autorità giu- risdizionali hanno avuto modo di esprimersi ampiamente circa la nozione di consumatore , con rife- rimento ai più disparati ambiti del commercio e dei servizi. In conclu- sione di questo contributo, potrà es- sere utile un breve focus sui contrat- ti relativi a servizi finanziari. Con riguardo ad un contratto ban- cario di conto corrente, il Tribunale federale svizzero ha affermato che la qualità di consumatore del contra- ente di una banca deve essere valu- tata rispetto allo specifico rapporto negoziale, in maniera indipendente rispetto alle caratteristiche perso- nali del soggetto 2 . Pertanto, aspetto fondamentale da tenere in conside- razione è il perseguimento di uno scopo privato mediante lo specifico contratto in analisi, quand’anche il soggetto sia personalmente dotato di particolari competenze professiona- li. Dall’altro lato, e più nello specifico, la giurisprudenza della Corte di Cas- sazione italiana ha qualificato come contratti conclusi con consumatori sia negozi relativi all’acquisto di tito- li obbligazionari 3 sia, più di recente, contratti di conto corrente 4 . Quanto, poi, al profilo dell’indiriz- zamento dell’attività dell’operatore professionale verso lo stato di do- micilio del consumatore (cfr. art. 15, cpv. 1, lett. c CLug) va notato come la giurisprudenza italiana abbia ritenuto soddisfatto tale criterio nei riguardi di una banca elvetica in considerazione della “dimensione globale” del gruppo bancario; da ciò, la suprema corte italiana ha ritenuto che l’attività svolta fosse “ sicura- mente, se non direttamente espleta- ta, rivolta o diretta anche in Italia ” 5 . *** Alla luce delle disposizioni con- venzionali sopra menzionate, come anche dell’interpretazione dell’am- bito soggettivo della CLug fornita dalla giurisprudenza italiana ed elvetica, il tema del foro competente nell’ambito dei contratti conclusi con consumatori merita dunque particolare considerazione da parte degli operatori. figundio@altenburger.ch 1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, approvata dall’Assemblea federale l’11 dicembre 2009, ratificata dalla Svizzera il 20 ottobre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (RS 0.275.12). 2 DTF 133 III 295, consid. 7.2. 3 Cfr. Sent. Cass. Sez. U. 20 febbraio 2013, n. 4211. 4 Cfr. Sent. Cass. Sez. U. 4 marzo 2019, n. 6280. 5 Cfr., ancora, sent. Cass. Sez. U. 4 marzo 2019, n. 6280. La Rivista Legale La Rivista · Giugno 2022 23

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