La Rivista

1. La Convenzione di Lugano e le disposizioni di tutela dei consumatori Il tema dell’individuazione della giurisdizione competente in caso di controversie è stato oggetto di parti- colare attenzione in ambito interna- zionale. Al riguardo, si sono succedute la Convenzione concernente la compe- tenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 e la successiva Convenzione, dal medesimo ogget- to, conclusa sempre a Lugano il 30 ottobre 2007. Quest’ultima è entrata in vigore, nei rapporti tra l’Unione Europea e, in particolare, la Confede- razione elvetica il 1° gennaio 2011. A tale ultima convenzione si farà rife- rimento nel prosieguo (CLug) 1 . Tra i vari ambiti oggetto delle dis- posizioni della CLug, preminente è quello relativo appunto alla deter- minazione del foro competente, in diverse fattispecie. Ai fini che qui in- teressano, l’attenzione va posta alle disposizioni che riguardano il c.d. “ foro del consumatore ”. La finalità di tali norme, in generale, è quella di garantire una maggiore tutela alla parte strutturalmente “debole” del rapporto contrattuale: nei rapporti negoziali tra operatori professionali e controparti private, tale posizione (anche se non sempre a ragione) è riconosciuta appunto a tali ultimi soggetti. Nello specifico della CLug, le disposizioni di tale tenore sono quelle di cui alla Sez. 4 (artt. 15-17). Anzitutto, va notato che l’applica- zione di tali disposizioni conven- zionali è limitata alle controversie scaturenti da alcune particolari tipologie di contratti: ossia (cfr. art. 15, cpv. 1 CLug) le vendite a rate di beni mobili, i prestiti con rimbor- so rateizzato o altre operazioni di credito per l’acquisto di beni mobili nonché, in generale, in tutti i casi in cui “ il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività com- merciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato ” (cfr. art. 15, cpv. 1, lett. c CLug). Tale ultima previsione, invero, estende in maniera decisiva l’ambito oggettivo della Convenzione: in un contesto, come quello odierno, caratterizzato dall’utilizzo estensivo dei mezzi tecnologici per promuovere prodotti e servizi, dimostrare che l’attività di un certo operatore non sia diretta verso lo stato di domicilio del consu- matore risulta assai arduo. Qualora la controversia insorga in conseguenza di un contratto rica- dente nell’ambito appena specifica- to, e l’azione sia promossa dal con- sumatore, la CLug prevede in capo a quest’ultimo la scelta tra due fori alternativi (art. 16, cpv. 1 CLug): quel- lo di domicilio della controparte (i.e., l’operatore professionale) oppure quello di domicilio del consumatore stesso. Il contraente privato potrà, dunque, avvalersi della libertà di scelta tra la giurisdizione del proprio Stato di do- micilio, con un verosimile risparmio di costi, oppure quella di sede della controparte commerciale, laddove – ad esempio – quest’ultima offra maggiori garanzie di celerità o di certezza del diritto. Specularmente, l’operatore professionale si troverà esposto al rischio assai concreto di essere convenuto davanti alla giu- risdizione di domicilio del proprio cliente privato. Al contrario, qualora sia il contraente professionale a vo- ler convenire la propria controparte privata, esso potrà rivolgersi solo al giudice dello Stato di domicilio del consumatore (cfr. art. 16, cpv. 2 CLug). Ancora, la Convenzione prevede che le disposizioni relative al foro del consumatore possano essere dero- gate solo sotto stringenti condizioni (cfr. art. 17 CLug): in particolare, la deroga sarà efficace se convenuta dalle parti posteriormente al sorgere della controversia. Da un punto di vista complessivo, la notevole asimmetria che emerge da tali disposizioni risulta giustificata – nell’intenzione degli Stati contraenti della CLug – dalla considerazione della (generale) posizione di debolez- La Rivista · Giugno 2022 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ1NjI=